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Scuola, manifestazioni, ospedali e tribunali. È vietato coprirsi il volto? Ecco cosa dice la legge

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Prima del decreto legge Valditara, l’unico riferimento era la legge Reale approvata negli Anni di Piombo
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In Italia è vietato indossare il burqa o il niqab?

Non esiste un divieto nazionale generalizzato di indossare burqa o niqab in qualsiasi luogo pubblico. La norma generale fa riferimento all’articolo 5 della legge 152 del 1975, la cosiddetta legge Reale – approvata negli Anni di Piombo per fronteggiare l'emergenza eversiva e il terrorismo – che vieta di usare caschi o altri mezzi che rendano difficile il riconoscimento della persona in luogo pubblico o aperto al pubblico “senza giustificato motivo”. La legge non nomina burqa e niqab e non vieta in assoluto di coprirsi il volto.

Si può camminare per strada con il burqa o il niqab?

Sì, non esiste un divieto automatico. Il Consiglio di Stato nel 2008, riferendosi a un’ordinanza del Comune di A…

In Italia è vietato indossare il burqa o il niqab?

Non esiste un divieto nazionale generalizzato di indossare burqa o niqab in qualsiasi luogo pubblico. La norma generale fa riferimento all’articolo 5 della legge 152 del 1975, la cosiddetta legge Reale – approvata negli Anni di Piombo per fronteggiare l'emergenza eversiva e il terrorismo – che vieta di usare caschi o altri mezzi che rendano difficile il riconoscimento della persona in luogo pubblico o aperto al pubblico “senza giustificato motivo”. La legge non nomina burqa e niqab e non vieta in assoluto di coprirsi il volto.

Si può camminare per strada con il burqa o il niqab?

Sì, non esiste un divieto automatico. Il Consiglio di Stato nel 2008, riferendosi a un’ordinanza del Comune di Azzano Decimo, spiega che un velo indossato per motivi religiosi o culturali non può essere automaticamente considerato una maschera utilizzata per impedire il riconoscimento. La motivazione religiosa integra il “giustificato motivo” previsto dalla legge. Resta però l’obbligo di consentire l’identificazione quando viene richiesta dall’autorità. Il precedente del 2008 resta rilevante anche nel dibattito sulla nuova norma scolastica.

Una donna con il niqab può rifiutarsi di mostrare il volto alla polizia?

No. Il fatto che esista un giustificato motivo religioso per indossare il velo non significa che ci si possa sottrarre all’identificazione. Se l’autorità deve accertare l’identità della persona, il volto deve poter essere mostrato.

Si può partecipare a un corteo con il volto coperto?

No. La legge Reale stabilisce che durante le manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico è in ogni caso vietato utilizzare mezzi che rendano difficoltoso il riconoscimento della persona.

E a scuola?

Il decreto legge approvato dal Consiglio dei ministri, promosso dal ministro Giuseppe Valditara, introduce uno specifico divieto di partecipare alle attività scolastiche con il volto coperto. Salvo specifiche ragioni sanitarie o di sicurezza, è vietato partecipare alle attività curriculari ed extracurriculari delle scuole e alle attività nell’ambito dei rapporti scuola-famiglia con il volto coperto o con modalità che non ne consentano il riconoscimento. La norma sarà subito in vigore a partire dalla pubblicazione in Gazzetta ufficiale.

Quindi burqa e niqab sono vietati a scuola?

Sì, secondo la nuova disciplina approvata dal Consiglio dei ministri. Il divieto, tecnicamente, non è formulato soltanto contro burqa e niqab: riguarda qualsiasi modalità che impedisca il riconoscimento del volto. Burqa e niqab vi rientrano perché impediscono la piena riconoscibilità della persona.

Il divieto riguarda soltanto le studentesse?

Sì. La norma riguarda la partecipazione alle attività curriculari ed extracurriculari.

Qual è la multa?

Da 200 a 1.000 euro. Se a violare il divieto è un minorenne, la sanzione viene applicata al genitore.

Anche l’hijab è vietato a scuola?

No. L’hijab copre capelli e collo ma lascia scoperto il volto. Non impedendo il riconoscimento, non rientra nel divieto.

E il chador?

Non è vietato se lascia il volto visibile. Anche qui conta la riconoscibilità della persona, non il carattere religioso dell’indumento.

Una mascherina sanitaria è vietata a scuola?

No, quando ricorrono le ragioni sanitarie previste dalla norma. In assenza di ragioni sanitarie, la mascherina, essendo uno strumento che nasconde il volto, non è ammessa.

Si può entrare in un Comune con il burqa?

Non esiste un divieto nazionale generalizzato, ma il riferimento è sempre la legge Reale.

E in ospedale?

Sì, non c’è un divieto nazionale. L’importante è il riconoscimento del volto, quando richiesto. Esistono discipline territoriali specifiche. Il caso più importante è quello della Lombardia, dove dal 2015 sono state introdotte misure sull’accesso con il volto coperto alle strutture regionali, comprese strutture sanitarie interessate dal provvedimento. La misura è stata anche oggetto di contenzioso giudiziario.

In tribunale?

Sì, restano però le esigenze di sicurezza e identificazione: quando è necessario identificare chi entra, il volto deve essere reso riconoscibile.

Si può entrare in una banca o in un negozio con il volto coperto?

Non esiste un divieto nazionale specifico, possono però esserci regole di accesso motivate da esigenze di sicurezza e identificazione, che devono comunque rispettare la normativa vigente, compresa quella antidiscriminatoria.

Cosa cambia davvero con il decreto Valditara?

Per la prima volta viene introdotto uno specifico divieto nazionale nell’ambito scolastico, finora a scuola si ricadeva essenzialmente nella disciplina generale della legge del 1975, con il suo riferimento al “giustificato motivo”. La nuova disposizione stabilisce invece una regola specifica: nelle attività scolastiche il volto deve essere riconoscibile, salvo specifiche ragioni sanitarie o di sicurezza, con una sanzione amministrativa da 200 a 1.000 euro.

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