Domenica sera 17 novembre l' Italia trasale sentendo dei 24 anni inflitti dall' Assise d' appello perugina al quasi ottantaquattrenne senatore G. Andreotti, sette volte presidente del Consiglio, eponimo d' una politica dalle molte ombre. Tema dell' accusa l' omicidio d' un giornalista col piede nei servizi segreti, archeologo d' affari da nascondere. Decidono otto teste, 2 togati, 6 estratti dalle urne. Altrettante l' avevano assolto «per non avere commesso il fatto» . Conclusioni antitetiche, forse meno distanti di quanto lo spettatore ignaro pensi. La chiave sta nei motivi della sentenza d' allora. Dal nudo dispositivo sappiamo solo che mancassero le premesse d' una condanna, e sono tanti i possibili substrati. Eccoli: consta che N non abbia commesso il fatto, una rara certezza negativa (fornita, ad esempio, dall' alibi); non consta che l' abbia commesso, ma niente esclude l' ipotesi contraria; che l' abbia commesso, è probabile in misura inferiore alla soglia richiesta dalla condanna. Nella zona grigia del dubbio analisi capillari distinguono vari livelli. Alla fine l' ipotesi alternativa appare così improbabile, che sarebbe irragionevole tenerne conto. Sebbene siano frequenze statistiche (gli avvocati più o meno latinisti dicono «id quod plerumque accidit»), non esiste un calcolo sicuro: chiamiamo giusta la decisione costruita su argomenti idonei a persuadere un uditorio dai gusti difficili, equanime, informato, pensante; tale la funzione dei motivi. Quando siano depositati, nei 90 giorni (salvo un ritardo previsto dall' art. 548, c. 2), verrà fuori lo scenario mentale, supponendoli fedeli.
Prima d' allora risparmiamo stupore, sdegno, scandalo. Le sentenze non sono oracoli. Irrompe subito B., parlatore diffuso, temerario, approssimativo. Aveva l' occasione d' una bella figura a buon mercato: dirsi solidale col superstite della prima Repubblica; augurargli una rivincita romana; escludere dal discorso l' Ego invadente e relative peripezie, alquanto scandalose. Nonostante le arterie dure, lo capirebbe anche l' ultimo Crispi, isolano bollente. Lui no, tiene un' arringa pro domo sua, nel lessico Mediaset: l' orco giustizialista «nega in radice il diritto della persona al giusto processo» (Dio sa cosa c' entri il fair play con l' ipotetico errore sul fatto); e falsifica la storia d' Italia; legalità storpia, teoremi sovversivi ecc. Già visto e udito. L' ascoltatore sgomento cava due conclusioni. Primo: questo signore non è creatura pensante ma fenomeno naturale, come Yahweh nella disputa con Giobbe, o meglio una macchina; e fin quando sbrighi affari, sfogandovi appetiti da lupo, l' automatismo rende; ma non chiamiamolo uomo politico. Secondo: nessuno gli consiglia mosse meno grossolane; o se ha consiglieri con la testa sul collo, non li degna. Riforme, gridano i forzaitalioti.
Sappiamo quali: non è più tempo da magistratura indipendente, un' anticaglia; idem l' autonomia delle procure; vogliono un apparato requirente gerarchico mosso dal ministro, giudici punibili se sbagliano, quindi tremebondi, e un codice dove l' avvocato scaltro abbia materia d' infinito cavillo. L' indomani B. chiama ecumenicamente gli oppositori al risanamento della giustizia, spiegando cos' intenda: immunità parlamentare; indi carriere separate ossia pubblici ministeri governativi, assunti, promossi, trasferiti, castigati dall' ingegnere padano, enorme essendo il profitto ricavabile nei due sensi, persecutorio sulle persone scomode e riguardosamente disattento alle birichinerie degl' integrati. Impunità selettiva. Inutile dire quante grasse prospettive schiuda tale rivolgimento: negli anni Ottanta brulicava un' empiria da scolari; ormai è scienza del malaffare white collar; i «liberal» neopragmatisti lo postulano organico al sistema, mafie incluse, naturalmente. Non piovono dal cielo 61 collegi elettorali su 61. Qualche segnale trapela dagli appalti Inail. Situazione gravissima ma non seria, tipica dell' Italia virtuale governata dal Sire d' Arcore. Anche gli oppositori parlano d' una riforma. Sante parole, in un dato senso: spada e bilancia esigono operatori colti, abili, onesti, ma non bastano; ci vogliono locali, personale ausiliario, computers, biblioteche; e il tutto sarebbe inutile se procedure viziose complicassero il lavoro scatenandovi variabili folli; allora diventa un caso fortunato la decisione veridica, che evochi l' accaduto e lo qualifichi secondo esatti parametri normativi.
Suonano equivoche le effusioni sul caso Andreotti. Forse qualche interlocutore ha idee vaghe, ad esempio nell' invocare garanzie, nemmeno infierisse Torquemada. Gl' imputati ne godono quante vogliono: semmai bisogna riconfigurarle in logica accusatoria, perché il codice aveva difetti prenatali, complicati da 13 anni d' alluvione legislativa; fioriva una politica del diritto storta, fino alle ultime manomissioni, proterve nonché fraudolente, visto come le motivano gli adepti. Ne risultano processi deformi: anima ancora inquisitoria, formalismi gratuiti, pose d' adversary system male imitato e tanto falso garantismo il cui capolavoro è lo stallo; né contraddittorio, né giudizio; se l' interessato può permettersene la spesa, i dibattimenti diventano movimento sur place, accademia, teatro. D' accordo con chi auspica una «ragionevole durata» (art.110 Cost., c., 2) ma distinguerei, lasciando da parte i casi anomali. Ad esempio, dibattimenti saturi d' immane materiale istruttorio: 161 udienze, più i tempi morti, riempiono qualche anno; se poi l' imputazione nasce da scoperte tardive, può darsi che ne passino 23 dal fatto alla decisione d' appello, non imputabili al sistema. Nella media le cause del ritardo sono due: risorse inadeguate (procure oberate d' arretrato, organico dei tribunali povero o sguarnito, pochi ausiliari, ecc.); e procedure noncuranti d' economia, adoperabili come arnese dilatorio. Argomento delicato. Qualunque riforma seria disturba l' ideologia avvocatesca dell' incidente moltiplicabile all' infinito. Sento anche invocare un diritto certo nelle cause indiziarie.
Ogni modesto intenditore sa cosa siano le quaestiones facti: materia clinica trattabile solo al tavolo delle decisioni; nell' ipotesi migliore resta lettera morta il tentativo d' orientarle codificando regole velleitarie o banali. Ad esempio, vietare la condanna finché esista un ragionevole dubbio: massima ovvia e superfluo segnale didattico; al posto dei legiferanti, scenderei dal pulpito. Dettino norme, costruendole bene. Il loro compito finisce quando abbiano regolato le prove, ammissibili o no, e l' atto acquisitivo. O meglio, c' è un punto dove varrebbe la pena tentare qualcosa su una prassi reminiscente d' abitudini corporative connesse al vecchio meccanismo selettivo nella carriera, e mettiamovi anche l' impenitente accademismo pseudo-umanistico: alludo alle sentenze-monografia o addirittura trattato, monumenti narrativi; la prosa artefatta reinventa o nasconde i motivi. Vogliono tentare un passo utile i riformisti? Impongano le motivazioni redatte sul campo e lette col dispositivo, nei limiti del possibile beninteso (a Perugia vi sarebbe riuscito sì o no uno strapotente organo d' intelligenza artificiale): è puro guadagno che vengano meno forbite e lunghe (magari nel modulo transalpino della «phrase unique», composta da piatte proposizioni oggettive: «attendu que..., que...,que...»); saranno trasparenti, quindi meglio rimediabili. Forse nascerebbe uno stilnovo dal taglio stendhaliano. Affiorano invece, cattivo segno, spinte regressive al legalismo nelle prove: ad esempio, «unus testis, nullus testis» ; che ne occorrano almeno due; gl' indizi siano calcolabili; esista un' algebra della decisione.
A Tolosa, racconta Voltaire sogghignando, calcolano le prove in quarti e ottavi. Qualcosa gira storto nell' universo giudiziario, verissimo. L' assestamento investe due piani: risorse, quindi spesa, ora esclusa, perché le casse piangono, essendo mancati i miracoli che masse credenti aspettavano dal mago; e strumenti legali. Qui sono presto detti i requisiti della fisiologia: pubblico ministero indipendente; legalità penale nel momento propulsivo ossia azione obbligatoria; indagini preliminari ridisegnate secondo logica accusatoria (adesso sono un ibrido labirintico); forme parsimoniose; contraddittorio serio, senza spiragli aperti agli strateghi perditempo, tale essendo l' unico modo d' attuare il valore costituzionale della «ragionevole durata»; oggetto indisponibile e, quindi, poteri istruttori esperibili ex officio nel dibattimento (art. 507); regime razionale delle nullità. Noteremo come tutti o quasi i predetti lemmi siano l' esatto contrario del vangelo berlusconiano.