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Smart working, due mesi in più per le comunicazioni al Ministero: tempo fino al 1° novembre

Smart working, due mesi in più per le comunicazioni al Ministero: tempo fino al 1° novembre
Le precisazioni del ministero: la nuova procedura semplificata riguarda gli accordi che verranno definiti dal 1° settembre o le proroghe di precedenti accordi. A regime ci saranno cinque giorni per l'invio, diversamente scatteranno sanzioni
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MILANO - Dal 1° settembre lo smart working torna alla "vecchia" regola che prevede la sottoscrizione di accordi individuali con ciascun lavoratore, sospesa durante la lunga emergenza pandemica. Il dl Semplificazioni e poi un decreto attuativo del Ministero del Lavoro hanno permesso però di mantenere viva la semplificazione burocratica, ovvero la possibilità per gli uffici del personale di trasmettere solo i riferimenti dei lavoratori impegnati nella modalità agile, con i relativi periodi. L'invio è possibile anche in forma massiva ed evita alle aziende di trasmettere la copia di ciascun accordo individuale, con un sensibile snellimento della macchina burocratica.

Da giovedì sul portale Servizi Lavoro, che prevede l'accesso con Spid o Carta di identità elettronica, ci sarà a disposizione dei datori (sia pubblici che privati) il modulo per la comunicazione. Gli invii massivi prevedono invece l'utilizzo di un servizio differente e perché la procedura sia pienamente operativa i sistemi delle aziende e centrali dovranno dialogare. Proprio in considerazione di questa necessità di adeguamento informatico, ha specificato sabato il dicastero guidato da Andrea Orlando con una nota di servizio sul suo portale, è previsto un periodo transitorio: "L'obbligo della comunicazione potrà essere assolto entro il 1° novembre 2022".

La nota chiarisce anche altri aspetti. Innanzitutto, spiega che l'adempimento della comunicazione che scatta dal 1° settembre riguarda solo i nuovi accordi di lavoro agile o qualora si intenda procedere a modifiche (ivi comprese proroghe) di precedenti accordi. Restano dunque valide le comunicazioni già effettuate secondo le modalità della disciplina previgente.

A regime, poi, ci saranno cinque giorni di tempo per la comunicazione dell'inizio del lavoro agile, per non incorrere in sanzioni. "Per quanto attiene al termine entro cui effettuare questo adempimento - dice la nota - occorre considerare che lo stesso si riferisce a una mera trasformazione della modalità di svolgimento della prestazione lavorativa. Pertanto, nella logica di favorire la semplificazione degli obblighi per i datori di lavoro, la relativa comunicazione andrà effettuata entro il termine di cinque giorni".