Lettera smarrita o pacco danneggiato, il Garante fissa nuove regole su diritti e risarcimenti
di Aldo FontanarosaROMA – Abbiamo spedito una Raccomandata e questa, dopo 30 giorni, non è ancora arrivata a destinazione. Scaduto questo tempo, certo non breve, la Raccomandata è ufficialmente smarrita.
E la regola vale per un qualsiasi altro invio postale, a partire dai pacchi: lo smarrimento si configura dopo 30 giorni dalla spedizione. A questo punto, avremo diritto a un risarcimento.
L’operatore – Poste Italiane e tutti gli altri – dovranno pagarci cioè un primo indennizzo, “pari a due volte il prezzo della spedizione”.
Un indennizzo che non sarà automatico: dovremo presentare un reclamo e rimetterci all’indagine dell’operatore sotto accusa.
Invii registrati
A stabilire queste regole è il Garante delle Comunicazioni (l’Agcom) che precisa un dettaglio non secondari…
ROMA – Abbiamo spedito una Raccomandata e questa, dopo 30 giorni, non è ancora arrivata a destinazione. Scaduto questo tempo, certo non breve, la Raccomandata è ufficialmente smarrita.
E la regola vale per un qualsiasi altro invio postale, a partire dai pacchi: lo smarrimento si configura dopo 30 giorni dalla spedizione. A questo punto, avremo diritto a un risarcimento.
L’operatore – Poste Italiane e tutti gli altri – dovranno pagarci cioè un primo indennizzo, “pari a due volte il prezzo della spedizione”.
Un indennizzo che non sarà automatico: dovremo presentare un reclamo e rimetterci all’indagine dell’operatore sotto accusa.
Invii registrati
A stabilire queste regole è il Garante delle Comunicazioni (l’Agcom) che precisa un dettaglio non secondario.
Per chiedere l’indennizzo, dovremo dimostrare di aver fatto la spedizione in forme “registrate, certificate ed assicurate”. Non possiamo imbucare una lettera e poi giurare, sul nostro onore, che non è mai arrivata a destinazione.
Può anche succedere che la lettera, il plico, il pacco arrivino sì a destinazione; ma con dei danni all’involucro.
La contestazione
Anche in caso di danneggiamento dell’invio postale, chi spedisce avrà diritto “a un indennizzo pari a due volte il costo della spedizione”.
Il danneggiamento, attenzione, dovrà essere contestato subito, già al momento della consegna della lettera o del pacco. Non è un dettaglio da poco. La contestazione diventerà difficile quando la corrispondenza non arriverà direttamente a noi, ma a un portiere e magari in grandi quantità.
Supponiamo, poi, che un qualsiasi operatore postale si impegni a consegnare una Raccomandata in un solo giorno lavorativo. Se viene meno a questo impegno, dovrà restituirci il costo della spedizione.
A partire dal quinto giorno di ritardo nella consegna, avremo diritto inoltre a 50 centesimi “per ciascun giorno di ritardo”.
La conciliazione
Gli indennizzi – dicevamo – non sono automatici. L’utente dovrà presentare un reclamo oppure un’istanza di conciliazione in base alle procedure che ogni operatore definisce nella sua Carta dei Servizi.
Ora, è possibile che l’operatore – ricevuto il reclamo – butti la palla in tribuna “dimenticando” di rispondere all’utente arrabbiato.
Gli utenti affari
Tutti gli indennizzi elencati sono raddoppiati nel caso a subire il disservizio sia un “utente affari” (come un’azienda).
L’utente affari però beneficerà comunque dello stesso risarcimento dell’utente comune nel caso di ritardo nella risposta al reclamo.
Avrà diritto quindi a 1,5 euro per ogni giorno di ritardo e fino a un massimo di 100 euro.
Per forza maggiore
Indennizzi e risarcimenti sono esclusi per tutti – utenti comuni e affari – se l’operatore disattende i suoi impegni di consegna puntuale e corretta per “caso fortuito e forza maggiore”.
Nessun risarcimento, ad esempio, quando si verificano eventi straordinari e imprevedibili, anche di carattere naturale.
La speranza è che gli operatori non si facciano scudo dietro la prima pioggia di stagione per negare l’indennizzo dovuto.