ROMA — Microsoft risponde con una certa prudenza alla richiesta di commentare la decisione del Garante italiano, l’AgCom, sull’equo compenso.
Dice un portavoce della società fondata da Bill Gates, uno dei giganti planetari dell’intelligenza artificiale e del cloud: «Microsoft è impegnata da tempo a supportare il mondo del giornalismo e a condividere le revenue con gli editori”.
"Da tempo, infatti, sosteniamo che gli editori di giornali debbano essere ricompensati per l’uso dei loro contenuti in modo equo ed equilibrato. Abbiamo stipulato diversi accordi e siamo attivamente impegnati in negoziazioni con diverse entità nei Paesi che hanno implementato la direttiva dell’Unione europea sul copyright. Rimaniamo impegnati a trovare soluzioni valide per gli editori e riesamineremo la decisione dell’AgCom per intraprendere i prossimi passi».
La pubblicazione
Microsoft, dunque, rivelerà i suoi passi futuri solo dopo aver letto il provvedimento integrale dell’AgCom. È l’atto che individua l’importo dovuto a Gedi per l’uso dei contenuti giornalistici sul motore di ricerca Bing. Al momento, l’AgCom si è limitata a diffondere un comunicato stampa, giovedì; la pubblicazione del provvedimento - completo delle sue motivazioni - è attesa per la prossima settimana.
Contro una qualsiasi decisione dell’AgCom, ogni parte coinvolta ha diritto di ricorrere ai giudici amministrativi (del Tar in primo grado, del Consiglio di Stato nel secondo e definitivo grado di giudizio). In questo specifico caso, entra in campo anche l’articolo 1 del decreto legislativo italiano che ha recepito nel nostro ordinamento la direttiva europea sul copyright.
La stipula del contratto
Il decreto legislativo - il numero 177 del 2021 - regola una specifica circostanza. Può succedere che le parti (la piattaforma digitale e l’editore) non arrivino «alla stipula del contratto» malgrado l’AgCom abbia ormai determinato l’equo compenso.
Senza questa stipula, la lite non si compone e va ai tempi supplementari. In un simile scenario, «ciascuna parte» può rivolgersi al giudice ordinario, dunque al Tribunale. Parliamo di un giudice esperto della materia, per due motivi.
Primo, il giudice farà capo a una Sezione del Tribunale «specializzata in materia di impresa». E - secondo - dovrà essere titolato a risolvere controversie «in materia di diritto d’autore e di diritti connessi».