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Bonus Natale, le nuove regole dopo l’allargamento della platea. No al cumulo tra coniugi

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I dettagli per il bonus da 100 euro in una circolare: viene meno il requisito del coniuge a carico, basta un figlio. Le domande per la vecchia versione restano valide. Può arrivare in busta paga o si inserisce nella dichiarazione 2025
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MILANO – Bonus Natale da 100 euro richiedibile al datore di lavoro indipendentemente dalla presenza o meno di un coniuge a carico, purché ci sia un figlio in questa condizione e si rispetti il limite reddituale di 28mila euro. Ma il bonus non può andare contemporaneamente ai due genitori coniugati o conviventi: uno dovrà rinunciare.

Sono alcune delle precisazioni indicate nella circolare dell’Agenzia delle Entrate che recepisce l’estensione della platea del cosiddetto “Bonus Natale”, l’indennità riservata ai lavoratori dipendenti con reddito fino a 28mila euro prevista per quest’anno dal Decreto Omnibus e recentemente modificata con il dl 167 pubblicato nella Gazzetta ufficiale dello scorso 14 novembre.

Il documento, n. 22/E, firmato dal direttre Ruffini precisa che “ferme restando le altre condizioni (limite di reddito e capienza fiscale), i datori di lavoro potranno riconoscere il bonus ai lavoratori con almeno un figlio a carico a prescindere dal fatto che siano coniugati, separati…

MILANO – Bonus Natale da 100 euro richiedibile al datore di lavoro indipendentemente dalla presenza o meno di un coniuge a carico, purché ci sia un figlio in questa condizione e si rispetti il limite reddituale di 28mila euro. Ma il bonus non può andare contemporaneamente ai due genitori coniugati o conviventi: uno dovrà rinunciare.

Sono alcune delle precisazioni indicate nella circolare dell’Agenzia delle Entrate che recepisce l’estensione della platea del cosiddetto “Bonus Natale”, l’indennità riservata ai lavoratori dipendenti con reddito fino a 28mila euro prevista per quest’anno dal Decreto Omnibus e recentemente modificata con il dl 167 pubblicato nella Gazzetta ufficiale dello scorso 14 novembre.

Il documento, n. 22/E, firmato dal direttre Ruffini precisa che “ferme restando le altre condizioni (limite di reddito e capienza fiscale), i datori di lavoro potranno riconoscere il bonus ai lavoratori con almeno un figlio a carico a prescindere dal fatto che siano coniugati, separati, divorziati, monogenitori o conviventi (ai sensi della legge n. 76 del 2016)”.

La norma prevede, tuttavia, che il bonus non spetta al lavoratore dipendente coniugato o convivente il cui coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, o convivente sia beneficiario della stessa indennità.

Le Entrate ricordano che prima delle ultime modifiche una delle condizioni per accedere al beneficio era avere sia il coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, sia almeno un figlio fiscalmente a carico o, in alternativa, far parte di un nucleo familiare cosiddetto monogenitoriale (es: figlio riconosciuto o adottato da un solo genitore). Adesso, invece, il “requisito familiare” si considera soddisfatto con la semplice presenza di un figlio a carico.

Si intendono come “fiscalmente a carico” i figli di età non superiore a 24 anni con reddito complessivo fino a 4mila euro al lordo degli oneri deducibili (i figli con più di 24 anni, invece, si considerano fiscalmente a carico se hanno un reddito non superiore a 2.840,51 euro).

Detto di questo allargamento, un “chiarimento importante” – lo definisce l’Ade - riguarda l’impossibilità di cumulare il bonus: se entrambi i coniugi, non legalmente ed effettivamente separati, o entrambi i conviventi (ai sensi della legge n. 76 del 2016) sono lavoratori dipendenti, nel rispetto degli altri requisiti, solo uno di essi avrà diritto al contributo.

La circolare propone una serie di esempi che chiariscono il punto. Eccoli

Esempio n. 1

Il sig. Rossi e la sig.ra Bianchi non sono coniugati e non convivono (ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 76 del 2016) con altri soggetti e, pertanto, nel rispetto delle altre condizioni previste dalla norma, il bonus spetta a entrambi.

Esempio n. 2

La sig.ra Bianchi non è coniugata e non convive (ai sensi della richiamata legge n. 76) con altri soggetti; il sig. Rossi è coniugato con una lavoratrice dipendente, sig.ra Verdi, con la quale ha un altro figlio fiscalmente a carico. Nel presupposto che siano rispettati gli altri requisiti previsti dalla norma, il bonus spetta a uno solo dei due coniugi (sig. Rossi o sig.ra Verdi) e alla sig.ra Bianchi (in quanto non coniugata e non convivente ai sensi della richiamata legge n. 76).

Esempio n. 3

La sig.ra Bianchi, non coniugata e non convivente (ai sensi della richiamata legge n. 76) con altri soggetti, non rispetta gli altri requisiti previsti dalla norma (ad esempio non rispetta il requisito reddituale) e di conseguenza non beneficia del bonus; il sig. Rossi è coniugato con una lavoratrice dipendente, sig.ra Verdi, con la quale ha un altro figlio fiscalmente a carico. In tal caso il bonus spetta a uno solo dei due coniugi, sig. Rossi o sig.ra Verdi (ovviamente nel presupposto che siano rispettati gli altri requisiti previsti dalla norma), per effetto della limitazione prevista dal comma 2-bis.

Esempio n. 4

La sig.ra Bianchi non è coniugata e non convive (ai sensi della richiamata legge n. 76) con altri soggetti; il sig. Rossi è coniugato con una lavoratrice dipendente, sig.ra Verdi, con la quale ha un altro figlio che non è fiscalmente a carico. Nel presupposto che siano rispettati gli altri requisiti previsti dalla norma, il bonus spetta alla sig.ra Bianchi (in quanto non coniugata e non convivente ai sensi della richiamata legge n. 76) e al sig. Rossi (in quanto ha un figlio fiscalmente a carico ? con la sig.ra Bianchi – e, pur essendo coniugato con la sig.ra Verdi, quest’ultima non è beneficiaria del bonus).

Non cambiano gli altri due requisiti: avere nel 2024 un reddito complessivo non superiore a 28mila euro e avere un’imposta lorda di importo superiore a quello della detrazione per lavoro dipendente.

Per ottenere il bonus, il dipendente è tenuto a comunicare - tramite autocertificazione - di possedere i requisiti di reddito e familiari previsti dalla norma e a dichiarare che il coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, o il convivente, non sia beneficiario della stessa indennità. La circolare delle Entrate specifica che i dipendenti che hanno già fatto richiesta al sostituto d’imposta non devono presentare una nuova autocertificazione, tranne nel caso in cui, nel rispetto delle nuove regole, sia necessario comunicare il codice fiscale del convivente, e dichiarare che quest’ultimo non sia beneficiario del bonus.

Il sostituto d’imposta riconoscerà il contributo insieme alla prossima tredicesima mensilità, generalmente in arrivo con la busta paga di dicembre; in ogni caso, il lavoratore che, pur avendo diritto al bonus, non dovesse riceverlo, potrà “recuperarlo” con la dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta 2024, da presentare nel 2025.

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