Concordato, conto alla rovescia per le partite Iva: termini e vantaggi. Focus sul patto con il Fisco
a cura della redazione EconomiaROMA – Mancano sei giorni alla scadenza del concordato-bis, il grande patto tra il contribuente e il Fisco che per milioni di partite Iva si traduce in un doppio vantaggio: tasse e controlli congelati per due anni. In cambio, però, dovranno essere più trasparenti con l’Agenzia delle entrate. Il governo, infatti, punta proprio sul concordato per rafforzare l’adempimento spontaneo, un meccanismo per fare emergere i contribuenti che si nascondono in una zona grigia, con un pagella fiscale poco affidabile.
Il concordato preventivo biennale è stato introdotto con il decreto legislativo 13/2024. Si rivolge ai soggetti che ricadono sotto l’applicazione degli Isa (i cosiddetti indici sintetici di affidabilità) o che aderiscono al regime for…
ROMA – Mancano sei giorni alla scadenza del concordato-bis, il grande patto tra il contribuente e il Fisco che per milioni di partite Iva si traduce in un doppio vantaggio: tasse e controlli congelati per due anni. In cambio, però, dovranno essere più trasparenti con l’Agenzia delle entrate. Il governo, infatti, punta proprio sul concordato per rafforzare l’adempimento spontaneo, un meccanismo per fare emergere i contribuenti che si nascondono in una zona grigia, con un pagella fiscale poco affidabile.
Il concordato preventivo biennale è stato introdotto con il decreto legislativo 13/2024. Si rivolge ai soggetti che ricadono sotto l’applicazione degli Isa (i cosiddetti indici sintetici di affidabilità) o che aderiscono al regime forfettario. L’obiettivo politico è rastrellare fondi per il taglio della seconda aliquota dell’Irpef, che passerebbe dal 35 al 33%. Ecco la guida al concordato, a cominciare dalla scadenza del 12 dicembre.
A chi si rivolge
La platea stimata è di 4,5 milioni di partite Iva: 2,7 milioni di autonomi, società e imprese soggette alle pagelle fiscali e 1,8 milioni di forfettari. Si tratta di un cosiddetto “istituto di compliance”, ovvero una metodologia che dovrebbe favorire l’adempimento spontaneo dei contribuenti di minori dimensioni, titolari di reddito d’impresa e di lavoro autonomo. Di fatto, si tratta di concordare con lo Stato un biennio di reddito (un solo anno, al debutto, per i forfettari) su cui calcolare le tasse.
Sono essenzialmente tre i requisiti per l’accesso al concordato preventivo: assenza di debiti fiscali rilevanti; regolarità nella presentazione delle dichiarazioni dei redditi; assenza di condanne di ambito fiscale, societario o di riciclaggio.
Entrando un po’ più nel dettaglio. Può aderire chi:
- esercita attività d’impresa, arti o professioni;
- applica gli Indici sintetici di affidabilità (Isa), si diceva;
- non ha debiti tributari (riferiti al periodo d’imposta precedente a quello cui si riferisce la proposta) oppure ha estinto, prima della scadenza del termine per aderire al concordato, quelli di importo pari o superiore a 5.000 euro (compresi interessi e sanzioni).
Ci sono alcune cause di esclusione, ovvero se negli ultimi tre periodi d’imposta precedenti quelli di applicazione del concordato:
- non si è mai presentata (pur essendo tenuti a farlo) la dichiarazione dei redditi;
- in caso di condanna per aver commesso determinati reati (si tratta di quelli previsti dal decreto legislativo 74/2000, dell’articolo 2621 del codice civile, degli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter 1 del codice penale).
I vantaggi
Per chi viene a patti con il Fisco, sono due i vantaggi immediati:
- l’esclusione dagli accertamenti basati sulla verifica della correttezza e della corrispondenza delle scritture contabili;
- l’accesso di diritto ai benefici premiali specifici del regime Isa.
Vale a dire:
- esonero del visto di conformità per la compensazione dei crediti che non superano i 70mila euro per l’Iva e i 50mila euro per imposte dirette e Irap;
- esonero dall’apposizione del visto di conformità o della garanzia, per i rimborsi che non superano i 70 mila euro annui; esclusione dell’applicazione della disciplina delle società non operative (articolo 30 della legge n. 724/1994);
- esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici;
- anticipazione di almeno un anno dei termini di decadenza per l’attività di accertamento;
- esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo, a condizione che quello accertabile non ecceda di due terzi il dichiarato.
"Da una parte il contribuente può concordare con l’Agenzia delle entrate il reddito che per due anni non potrà essere oggetto di accertamento, dall’altra l’Agenzia potrà concentrare le sue attività di verifica sui contribuenti non virtuosi che non possono aderire al concordato preventivo biennale”, spiega Giacomo Granata, responsabile del Dipartimento di diritto tributario dello studio legale Qlt Law & Tax.
Lo stop ai benefici
Le cause che interrompono l’efficacia del concordato sono:
- se cessa l’attività;
- se modifica l’attività svolta nel corso del biennio concordatario rispetto a quella esercitata nel periodo d’imposta precedente il biennio stesso, a meno che per la nuova attività non si applichi il medesimo Isa;
- al verificarsi di circostanze particolari (individuate con decreto del Mef) che determinano minori redditi o minori valori della produzione (in misura superiore al 50% rispetto a quelli “concordati”);
- possibile la decadenza anche in presenza di violazioni di particolare entità (accertamento, omessi versamenti, eccetera) e se vengono a mancare le condizioni di accesso.
Il conto alla rovescia per questa riedizione della misura è appena cominciato.