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Quattro schede per cambiare su licenziamenti, precari e sicurezza

La preparazione dei seggi per la consultazione dell'8 e 9 giugno 

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Ecco cosa cambia nel caso in cui il referendum dovesse raggiungere il quorum e vincesse il Sì. E gli scenari che si aprono se invece la consultazione dovesse fallire
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ROMA – Seggi aperti oggi (dalle 7 alle 23) e domani (dalle 7 alle 15) per il referendum promosso da Cgil e +Europa. Quattro delle cinque schede che gli elettori riceveranno riguardano il mondo del lavoro. Con una serie di modifiche proposte, che vanno dalla reintegra all’aumento degli indennizzi minimi, dalla causale per il tempo determinato anche nei primi 12 mesi fino alla responsabilità estesa a chi affida un appalto: ecco cosa cambia nel caso in cui si dovesse raggiungere il quorum e vincesse il Sì. E gli scenari che si aprono se invece la consultazione dovesse fallire.

Addio ai contratti Jobs Act e ritorno all’articolo 18 (scheda verde)

Cosa dice il primo quesito

Propone di abolire uno dei decreti attuativi del Jobs Act, il numero 23 del 2015, che disciplina i…

ROMA – Seggi aperti oggi (dalle 7 alle 23) e domani (dalle 7 alle 15) per il referendum promosso da Cgil e +Europa. Quattro delle cinque schede che gli elettori riceveranno riguardano il mondo del lavoro. Con una serie di modifiche proposte, che vanno dalla reintegra all’aumento degli indennizzi minimi, dalla causale per il tempo determinato anche nei primi 12 mesi fino alla responsabilità estesa a chi affida un appalto: ecco cosa cambia nel caso in cui si dovesse raggiungere il quorum e vincesse il Sì. E gli scenari che si aprono se invece la consultazione dovesse fallire.

Addio ai contratti Jobs Act e ritorno all’articolo 18 (scheda verde)

Cosa dice il primo quesito

Propone di abolire uno dei decreti attuativi del Jobs Act, il numero 23 del 2015, che disciplina il contratto a tutele crescenti senza l’articolo 18.

Cosa cambia se vince il sì

Si torna all’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori come modificato dalla legge Fornero del 2011: il reintegro nel posto di lavoro in caso di licenziamento illegittimo per tutti gli assunti dopo il 7 marzo 2015, al pari degli altri assunti prima di quella data. Si colma così una discriminazione, secondo i proponenti del referendum, ben visibile nei licenziamenti collettivi illegittimi: una parte di lavoratori reintegrata e l’altra indennizzata. Se vince il sì, l’indennizzo minimo sale da 6 a 12 mesi. Quello massimo, invece, scende da 36 a 24 mesi.

Cosa cambia se vince il no

Senza quorum, o se vince il no, resta tutto com’è. Gli assunti dopo il 7 marzo 2015 possono essere reintegrati solo se licenziati per discriminazione, ritorsione, violazione di norme o per l’inesistenza del fatto. L’indennizzo minimo rimane pari a 6 mensilità. Quello massimo a 36 mensilità. Poiché il giudice assegna 2 mensilità per ogni anno di anzianità, il massimo indennizzo oggi ottenibile è pari a 20 mensilità, perché sono passati 10 anni dall’introduzione del Jobs Act.

Via i tetti sulle indennità per chi perde il posto (scheda arancione)

Cosa dice il secondo quesito

Propone di cancellare i limiti massimi oggi previsti per l’indennizzo in caso di licenziamento illegittimo nelle imprese sotto i 16 dipendenti e restituire piena discrezionalità ai giudici. Si abroga cioè una parte dell’articolo 8 della legge 604 del 1966, come modificata nel 1990.

Cosa cambia se vince il sì

Salta il tetto delle 6 mensilità previsto per gli assunti prima del Jobs Act, ovvero prima del 7 marzo 2015. Questo tetto oggi può salire in rari casi a 10 o 14 mensilità in base all’anzianità, ma solo se la piccola impresa fa parte di un gruppo che in totale ha più di 15 dipendenti. Se passa anche il primo quesito referendario, quello che vuole abolire il contratto a tutele crescenti, saltano i tetti per tutti: sia assunti prima del 7 marzo 2015 che dopo. Sarebbe il giudice del lavoro a decidere caso per caso.

Cosa cambia se vince il no

Senza quorum, o se vince il no, resta tutto com’è. I lavoratori assunti prima del 7 marzo 2015 hanno indennizzi da un minimo di 2,5 a un massimo di 6, 10 o 14 mensilità: nella maggioranza dei casi 6 mensilità al massimo. Agli assunti dopo si applica il Jobs Act: fra 3 e 6 mensilità. La reintegra in caso di licenziamento illegittimo per le piccole imprese non c’è mai stata. Neanche nello Statuto dei lavoratori del 1970.

Assunzioni a termine legittime solo se motivate (scheda grigia)

Cosa dice il terzo quesito

Propone di abrogare alcuni passaggi di un altro decreto attuativo del Jobs Act, il numero 81 del 2015 sui contratti a tempo.

Cosa cambia se vince il sì

Le imprese non possono più stipulare contratti a tempo senza indicarne la causale, ovvero la motivazione dell’assunzione. E le motivazioni restano solo due: la sostituzione di un lavoratore assente, per malattia, ferie o maternità. E se lo prevede un contratto collettivo nazionale firmato dai sindacati più rappresentativi. L’obiettivo, per i proponenti, è bloccare l’ingresso facile nel precariato visto che la percentuale di trasformazione dei contratti a tempo è più bassa del loro ampio uso. Spingendo molti lavoratori da un contratto precario all’altro non appena termina il periodo di contratto “senza causale”.

Cosa cambia se vince il no

Senza quorum, o se vince il no, resta tutto com’è. Possibile il contratto a tempo senza causale fino a 12 mesi. O anche fino a 24 mesi, per “motivi tecnici, organizzativi e produttivi” decisi dalle parti e non previsti dai contratti collettivi. Questo secondo caso, il cosiddetto “causalone”, è stato ripristinato dal governo Meloni e vale fino al 31 dicembre di quest’anno. Confermati anche i contratti di sostituzione e a tempo, se previsti dai contratti collettivi nazionali.

Per incidenti e infortuni paga anche il committente (scheda rossa)

Cosa dice il quarto quesito

Propone di cancellare una parte del Testo unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro – il decreto legislativo 81 del 2008, articolo 26 comma 4 – sulla responsabilità del committente negli appalti.

Cosa cambia se vince il sì

Il committente, cioè chi affida l’appalto, risponde in solido con l’appaltatore e i subappaltatori anche per i danni alla salute e alla sicurezza dovuti a rischi specifici di questi ultimi. Ad esempio: uso di macchinari pericolosi, prodotti chimici, lavorazioni specialistiche. L’obiettivo è arginare l’altissimo numero di morti sul lavoro: tre al giorno in media e oltre mille ogni anno. E l’altrettanto numero alto di infortuni – 590mila l’anno scorso – in molti casi plurimi e con conseguenze permanenti. La maggior parte degli incidenti avviene proprio nelle imprese in appalto o subappalto.

Cosa cambia se vince il no

Senza quorum, o se vince il no, resta tutto com’è. Il committente risponde in solido solo per i danni alla sicurezza e alla salute per la parte non coperta dagli indennizzi Inail. Esclusi tutti i danni provocati da rischi specifici, molto diffusi, di cui rispondono gli appaltatori e i subappaltori, che di solito però sono imprese medio-piccole, non di rado incapaci di rifondere il danno perché dopo l’incidente dichiarano fallimento.

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