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Telemarketing, per gas e luce da giugno si cambia: stop alle telefonate. Ma a non tutte

Il dl Bollette vieta di stipulare contratti di energia se il cliente non ha fornito consenso esplicito a essere chiamato. Non rientrano nella norma tutti gli altri settori come telefonia o assicurazioni. E i vecchi consensi resteranno in piedi
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MILANO – Il 19 giugno entrerà in vigore una delle norme più importanti degli ultimi anni in materia di telemarketing. Il decreto Bollette infatti ha introdotto una “tagliola” che scatterà per tutti i contratti di energia stipulati al telefono, se la chiamata non sarà esplicitamente richiesta dal cliente. Ma questo non significa che il nostro telefono smetterà improvvisamente di squillare perché il divieto, seppur importante, è comunque circoscritto. Cerchiamo di capire come funzionerà.

Cosa cambia

Il decreto è entrato in Gazzetta ufficiale il 18 aprile, ma i suoi effetti si vedranno dopo 60 giorni, che scadono appunto il 18 giugno. Dal 19 sarà “vietato effettuare sollecitazioni commerciali per telefono, anche mediante l'invio di messaggi a consumator…

MILANO – Il 19 giugno entrerà in vigore una delle norme più importanti degli ultimi anni in materia di telemarketing. Il decreto Bollette infatti ha introdotto una “tagliola” che scatterà per tutti i contratti di energia stipulati al telefono, se la chiamata non sarà esplicitamente richiesta dal cliente. Ma questo non significa che il nostro telefono smetterà improvvisamente di squillare perché il divieto, seppur importante, è comunque circoscritto. Cerchiamo di capire come funzionerà.

Cosa cambia

Il decreto è entrato in Gazzetta ufficiale il 18 aprile, ma i suoi effetti si vedranno dopo 60 giorni, che scadono appunto il 18 giugno. Dal 19 sarà “vietato effettuare sollecitazioni commerciali per telefono, anche mediante l'invio di messaggi a consumatori, finalizzate alla proposta o alla conclusione di contratti di fornitura di energia elettrica e gas”. A meno che il cliente non abbia richiesto direttamente all’azienda “con espresso specifico consenso” di essere richiamato o comunque contattato. Questo consenso, è importante sottolinearlo, dev’essere fornito anche al proprio fornitore. Insomma, il fatto di essere cliente della compagnia non autorizza automaticamente quest’ultima a proporci nuovi contratti al telefono.

Le compagnie che non rispetteranno la legge, non avranno alcun vantaggio commerciale perché i contratti effettuati in violazione della norma saranno considerati nulli. Se l’operatore sosterrà di aver ricevuto il consenso dal cliente, dovrà dimostrarlo. L’onere della prova spetta al professionista, non al cliente.

L’altra grande novità è che le telefonate di telemarketing saranno immediatamente riconoscibili, perché sui nostri telefoni apparirà un numero a tre cifre appositamente dedicato a questa attività. Quale numero? Non è ancora stato deciso: l’autorità Agcom sta lavorando per rendere operative e assegnare le nuove numerazioni ed è probabile che verranno rese note entro il 19 giugno.

Quali chiamate resteranno legali

Il decreto Bollette imprime una svolta nella lotta al telemarketing, ma non dobbiamo aspettarci la fine di questo fenomeno. Perché la norma non prevede questo. “Saranno vietate le telefonate finalizzate alla sigla di un contratto, ma rimarranno consentite quelle a scopo semplicemente pubblicitario”, spiega Mauro Vergari, direttore dell’ufficio studi Innovazione e sostenibilità di Adiconsum, l’associazione che circa cinque mesi fa aveva proposto le novità poi introdotte dal dl Bollette. Dunque, sì alla semplice pubblicità ma anche alle telefonate del nostro operatore, nel momento in cui abbiamo chiesto il passaggio a una nuova compagnia, per tentare di farci rimanere. La cosiddetta “retention”: l’operatore uscente gioca tutte le sue carte, magari con un’offerta più allettante, pur di non perdere il cliente.

Alla base, infatti, c’è il tema del consenso. Che ruolo avranno tutti i consensi forniti fino a oggi, magari spuntando una casella in un modulo che ci è stato sottoposto in un centro commerciale o con un operatore col quale avevamo sottoscritto un contratto? Secondo Vergari, la questione non è semplice: “È una questione di interpretazione giuridica: che fine fanno i consensi forniti prima della nuova legge? Leggendo il testo della norma, sembra di capire che siano validi”. In quel caso, dunque, starà al consumatore revocare quei consensi. Sempre che si ricordi a chi li ha forniti.

La telefonia no

Il divieto di stipulare contratti telefonici vale solo per l’energia. Non per altri settori commerciali: ad esempio per la telefonia sarà ancora possibile. Un passaggio che ha attirato diverse critiche da parte delle imprese, ma che anche Vergari giudica negativamente: “Non capiamo il motivo di questa disparità: o si consente a tutti di telefonare, o non lo si consente a nessuno. E noi siamo per questa seconda ipotesi”.

Queste regole differenziate, tra l’altro, creano un certo caos in un mondo in cui le imprese sono diventate - in molti casi - delle multiutilities: un operatore di telefonia oggi offre anche servizi di energia o assicurativi, e viceversa. “Da giugno un operatore di telefonia potrà stipulare un nuovo contratto a distanza, anche senza consenso preventivo, ma non di energia; mentre una società di energia potrà non potrà vendere il suo prodotto principale, ma venderci un’assicurazione con le vecchie regole”, riassume l’esperto di Adiconsum.

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