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Contenuti creati dall’IA, arrivano le etichette europee: gli utenti devono essere avvisati

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Un simbolo distinguerà le opere generate integralmente da quelle soltanto modificate. Per le imprese sono previste sanzioni fino a 15 milioni di euro o al 3% del fatturato mondiale
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ROMA – Le persone dovranno capire subito quando stanno parlando con una macchina. E dovranno riconoscere immagini, video, audio e testi creati o modificati dall’intelligenza artificiale.

Dal 2 agosto 2026 scattano nell’Unione europea gli obblighi di trasparenza previsti dall’articolo 50 dell’AI Act (la legge comunitaria in materia). E in queste ore la Commissione Ue pubblica le linee guida che spiegano in modo semplice quali contenuti dovranno essere segnalati, chi dovrà farlo e in quali casi sono previste delle eccezioni.

Il primo obbligo riguarda i sistemi che dialogano direttamente con le persone, sempre più in uso nei siti di persone, influencer, aziende, finanche di alcune pubbliche amministrazioni. Sono chatbot, assistenti virtuali, agenti e avatar che danno informazioni, accolgono reclami, a volte ci fanno perfino firmare contratti.

L’utente sarà avvertito fin dall’inizio della conversazione che il suo interlocutore non è umano. L’indicazione non sarà necessaria soltanto quando…

ROMA – Le persone dovranno capire subito quando stanno parlando con una macchina. E dovranno riconoscere immagini, video, audio e testi creati o modificati dall’intelligenza artificiale.

Dal 2 agosto 2026 scattano nell’Unione europea gli obblighi di trasparenza previsti dall’articolo 50 dell’AI Act (la legge comunitaria in materia). E in queste ore la Commissione Ue pubblica le linee guida che spiegano in modo semplice quali contenuti dovranno essere segnalati, chi dovrà farlo e in quali casi sono previste delle eccezioni.

Il primo obbligo riguarda i sistemi che dialogano direttamente con le persone, sempre più in uso nei siti di persone, influencer, aziende, finanche di alcune pubbliche amministrazioni. Sono chatbot, assistenti virtuali, agenti e avatar che danno informazioni, accolgono reclami, a volte ci fanno perfino firmare contratti.

L’utente sarà avvertito fin dall’inizio della conversazione che il suo interlocutore non è umano. L’indicazione non sarà necessaria soltanto quando un robottino in stile cartoni animati (ad esempio) si materializzerà sul nostro schermo e quando la natura artificiale del servizio risulterà chiara, a colpo d’occhio.

ECCO LE ICONE DI SEGNALAZIONE SUGGERITE DALL'UE 

Una impronta invisibile

Un secondo obbligo ricade sulle aziende che sviluppano i sistemi di intelligenza artificiale. I contenuti sintetici – testi, foto, audio e filmati – dovranno contenere una marcatura leggibile dalle macchine. Potrà essere inserita nei metadati o con altre soluzioni tecniche che permettano di rilevarne l’origine.

Questa impronta digitale non sarà necessariamente visibile a occhio nudo. Servirà alle autorità pubbliche – incaricate di fare le verifiche sul rispetto delle regole europee – per capire se un file sia stato generato o anche soltanto modificato attraverso l’IA.

Un avviso immediato sarà necessario per i deepfake. I deepfake sono immagini o video capaci di raffigurare una persona, un luogo, un avvenimento in modo così credibile da ingannare chi li guarda. Deepfake sono anche gli audio che clonano (a volte in modo arbitrario) la voce di una persona reale. L’avviso a tutela dell’utente dovrà essere proposto subito, appena la persona si imbatterà nel contenuto. Regola che vale ovunque, anche per i contenuti social.

Il cinema

Per le opere artistiche, satiriche o di fantasia, l'avvertenza potrà essere meno invasiva, in modo da non ostacolarne la visione. Un film non dovrà segnalare, dunque, uno sfondo o un normale effetto speciale creato con l’IA.

Capita però che un film si spinga ben oltre. Capita che faccia rivivere e recitare un attore già morto. In questo casi estremi, la segnalazione è indispensabile, ma può essere inserita nei titoli di coda senza disturbare la visione dello spettatore o la fluidità narrativa dell'opera.

Le nuove disposizioni toccano direttamente giornali, siti di informazione, uffici stampa e pubbliche amministrazioni. Un testo generato dall’IA e pubblicato per informare su politica, giustizia, salute, sicurezza, ambiente, economia o altri temi di interesse generale dovrà essere riconoscibile come tale.

La regola prevede un’eccezione importante. Il contrassegno – del tipo: “generato con l’intelligenza artificiale” – non sarà obbligatorio quando il giornalista o il funzionario pubblico si approprierà del testo scritto dalla IA, ne esaminerà la sostanza, ne verificherà l’accuratezza e si assumerà la responsabilità dello scritto (ad esempio apponendo la firma).

Le informazioni

Non basterà, invece, una lettura superficiale. La semplice correzione di refusi, grammatica e punteggiatura non è considerata dalla Commissione Ue un autentico controllo editoriale o contenutistico. L’esame dovrà riguardare la sostanza delle informazioni, l’attendibilità delle fonti e la correttezza del contenuto.

Anche in questo ambito, le regole distinguono tra il “fornitore”, cioè chi sviluppa e mette sul mercato il sistema, dagli “utilizzatori professionali”, come un’azienda, un giornale oppure una amministrazione che lo impiega per realizzare e diffondere un contenuto. Il primo deve rendere riconoscibile tecnicamente l’opera artificiale; il secondo, quando previsto, avvertirà chiaramente il pubblico.

Le emozioni

Le linee guida ricordano che l’Europa impone trasparenza anche quando un sistema di IA osserva o analizza una persona.

Per esempio, una telecamera o un microfono potrebbero essere collegati a un software che tenta di capire se una persona sia arrabbiata, impaurita oppure sotto stress; classificarla sulla base della voce, del volto o di altri dati biometrici. In questi casi la persona deve sapere di essere sottoposta all’analisi dell’IA.

Il vantaggio economico

L’utilizzo esclusivamente personale, privato resta fuori da questi specifici obblighi. La situazione cambia quando la persona agisce per lavoro, per un’attività commerciale o per ottenere con regolarità un vantaggio economico.

Le norme si applicano anche alle imprese con sede fuori dall’Europa, quando i risultati dei loro sistemi vengono utilizzati nell’Unione. Per i sistemi già immessi e disponibili sul mercato prima del 2 agosto è prevista una proroga: l’obbligo della marcatura tecnica scatterà il 2 dicembre 2026.

Non sarà invece necessario applicare subito – e retroattivamente – un’etichetta ai contenuti generati prima del 2 agosto, anche se Bruxelles invita aziende e piattaforme a farlo quando possibile.

Le ammende

I controlli spetteranno soprattutto alle autorità nazionali di vigilanza. Le sanzioni potranno arrivare a 15 milioni di euro o al 3% del fatturato mondiale annuo dell’impresa, nell’anno precedente alla violazione. Per le piccole e medie aziende dovrà essere rispettato un criterio di proporzionalità.

La Commissione – non nelle linee guide ma nel suo “Codice delle buone pratiche” – ha predisposto anche tre simboli che potranno accompagnare i contenuti artificiali, identificandoli come tali. Non è obbligatorio usare questi, se ne potranno adottare altri purché l’identificazione sia certa e immediata.

La trasparenza, attenzione, non garantisce che un contenuto sia vero. Permette però al lettore di sapere come è stato realizzato e di decidere con maggiore consapevolezza quanta fiducia accordargli.

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