Economia

Assegni non trasferibili e oblazione

Buonasera, in merito all'argomento in oggetto relativo alla segnalazione da parte delle Banche per emissione di un assegno a fronte di un piccolo acquisto di circa 2.000€ che per una banale svista era privo della clausola di Non trasferibilità a causa di un vecchio blocchetto. La Banca che ha incassato assegno purtroppo non ha rilevato l'irregolarità. Cortesemente chiedo all'esperto se ci sono aggiornamenti riguardo alla misura delle sanzioni/oblazioni per tali importi di assegni e se ci fossero aggiornamenti da parte del Parlamento per adottare correttivi.
Quale è l'iter da adottare per sanare l'occorso? È possibile rivolgersi direttamente alla Ragioneria di Stato?
Grazie,
Laura

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Risponde Aldo Bissi del comitato scientifico di Ridare, portale di Giuffrè Editore che affronta tutte le tematiche in materia di risarcimento del danno e responsabilità civile.

Effettivamente, l’obbiettivo del Legislatore finalizzato al contrasto della circolazione del contante e del possibile riciclaggio – soprattutto in chiave di prevenzione di fenomeni criminali e di terrorismo, oltre che di lotta all’evasione fiscale - ha però prodotto risultati distorti relativamente a violazioni di scarsissima portata, come quella segnalata dalla lettrice.
Il più recente intervento normativo in materia è rappresentato dal Decreto Legislativo 25.5.2017 n. 90 (in vigore dal 4.7.2017) che ha introdotto importanti modifiche al già vigente Decreto Legislativo 21.11.2007 n. 231, che già conteneva disposizioni regolanti la materia. In base al nuovo art. 49, come modificato, qualunque assegno bancario di importo superiore a mille euro deve essere tratto con la clausola “non trasferibile”: se si utilizza un vecchio blocchetto di assegni, com’è il caso della lettrice, è obbligatorio apporla a mano. In caso di violazione di questa disposizione, l’art. 63 – come modificato - punisce l’irregolarità con la sanzione amministrativa da 3.000 a 50.000 euro, che viene irrogata, in conclusione del procedimento sanzionatorio, dal Ministero dell’Economia e delle Finanze attraverso la sede territoriale della Ragioneria Generale dello Stato. Il procedimento sanzionatorio è regolato dalla Legge 24.11.1981 n. 689; per intenderci, la stessa che prevede l’irrogazione – e la possibilità di opposizione - delle sanzioni per la violazione al Codice della Strada.
Avverso la sanzione che venga irrogata è possibile proporre opposizione – proprio in forza della Legge 689/81- avanti al Tribunale di Roma, competente in via esclusiva. Proprio perché la materia sanzionatoria è regolata dalla L. 689/81, è prevista la possibilità dell’oblazione, che comporta il pagamento della minor somma tra il doppio del minimo ed un terzo del massimo: in questo caso, l’oblazione ammonterebbe quindi a 6.000 euro, indipendentemente dall’importo dell’assegno non regolare.
Prima delle ultime elezioni politiche, la Commissione Finanze della Camera aveva approvato un parere per la modificazione dell’impianto sanzionatorio relativo alla violazione in questione, ove si prevedeva il ritorno a sanzioni determinate in misura proporzionale rispetto all’importo per cui l’assegno irregolare era stato tratto (sistema proporzionale che era quello previsto dal D. Lgs.vo 231/07). Il che consentirebbe di evitare palesi distorsioni come quella relativa al caso rappresentato dalla lettrice, in cui la sanzione minima supera il valore dell’assegno ( l’importo per l’oblazione che dovrebbe avere un contenuto incentivante, addirittura ne rappresenta il triplo).
È ragionevole pensare quindi che, considerata la possibile preannunziata modifica normativa (certamente non favorita dall’attuale momento di stallo istituzionale), i procedimenti sanzionatori relativi agli assegni che sono stati segnalati al Ministero stiano procedendo a rilento, se non addirittura che siano momentaneamente arrestati in attesa delle nuove disposizioni regolanti la materia.
Alla luce di ciò – anche in considerazione del fatto che il procedimento sanzionatorio prevede comunque modalità e termini che la Ragioneria dello Stato dovrà rispettare; nonché considerato il fatto che anche questa violazione amministrativa, come tutte quelle regolate dalla Legge 689/81, è soggetta a prescrizione - è ragionevole ipotizzare (senza alcuna certezza, naturalmente) che la strategia più conveniente sia quella di attendere gli sviluppi, senza assumere un’iniziativa diretta nei confronti dell’Organismo preposto. In ogni caso, considerato l’importo dell’assegno di cui al quesito della lettrice, si ritiene di sconsigliare il ricorso alla procedura di oblazione.