Economia

Buoni fruttiferi postali: ho incassato meno di quanto scritto sul titolo

1) Ho incassato dei buoni postali ordinari emessi nel luglio 1985 della serie P, gli interessi corrisposti sono stati calcolati con tassi ridotti rispetto a quelli esposti sul retro, è possibile ottenere la differenza?
Grazie

2) Buongiorno, ho letto l'articolo sulla sentenza relativa ai buoni fruttiferi postali. Ho due buoni ordinari serie W da lire 5.000.000 cadauno emessi in data 06/05/1999 e in data 03/08/1999. Chiedo gentilmente un vostro parere per conoscere quali tassi mi saranno applicati avendo necessità di fare il cambio entro il 30/05/2019. Saluti e ringrazio per la vostra disponibilità.
 

 

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Risponde Aldo Bissi del comitato scientifico di Ridare, portale di Giuffrè Francis Lefebvre che affronta tutte le tematiche in materia di risarcimento del danno e responsabilità civile.

Con riguardo alla questione che attiene l'interesse applicabili sui buoni fruttiferi postali – di cui la rubrica si è recentemente occupata dopo la pronuncia della Corte di Cassazione 3963/19 - occorre precisare che non è possibile, in questa sede divulgativa d’informazione, effettuare il conteggio caso per caso del tasso che verrà applicato al singolo rapporto; il suggerimento che può essere dato al lettore è quello di assumere informazioni direttamente presso l’Ufficio Postale di emissione – o dove il Buono dovrà essere incassato - prima di dar corso all’operazione.

Per quanto invece riguarda la domanda del lettore che riferisce di avere già incassato i buoni per i quali gli sarebbe stata riconosciuta una somma a titolo di interessi inferiore a quella che sarebbe risultata dai tassi riportati sul titolo, la questione è proprio quella di cui si è occupata la recente sentenza della Suprema Corte, che, appunto, ha ritenuto che la determinazione dei tassi effettuata dai decreti ministeriali prevalga su quella stampigliata sul titolo.

In ogni caso, a prescindere da ciò, una volta effettuato l’incasso, sarà ben difficile poter ottenere la differenza, ove anche fosse spettata: ciò perché  - normalmente - al momento dell’incasso l’investitore sottoscrive una quietanza in cui dà atto di avere ricevuto quanto gli spetta per capitale e interessi, con l’estinzione del titolo. Si porrebbe quindi - ammesso che una tale iniziativa fosse praticabile - un serio problema di prova del relativo diritto; da ultimo occorrerebbe comunque verificare quando l’operazione di incasso sia avvenuta perché potrebbe persino essere maturata la prescrizione del relativo ipotizzato diritto.