Risponde Aldo Bissi del comitato scientifico di Ridare, portale di Giuffrè Francis Lefebvre che affronta tutte le tematiche in materia di risarcimento del danno e responsabilità civile.
La rubrica si è spesso occupata della questione attinente alle polizze assicurative connesse all’erogazione di mutui o finanziamenti.
Il caso proposto dal lettore è però differente, non tanto perché la polizza che si dice essere stata “rifilata” riguarda (par di comprendere) la responsabilità civile c.d. capofamiglia e non il saldo del residuo prestito, quanto piuttosto perché è proprio il verbo utilizzato (“rifilare”) a lasciar trasparire che la polizza assicurativa sia stata sottoposta al cliente senza l’adempimento degli inderogabili doveri di adeguata informazione e trasparenza, se non addirittura con una sorta di malevolo inganno.
Ove il lettore riuscisse a dimostrare un vizio del proprio consenso nel momento della sottoscrizione del contratto assicurativo - vizio che può certamente anche derivare dall’omessa doverosa informazione - potrà attivarsi nelle sedi giudiziarie per ottenere l’annullamento del contratto. L’aspetto più critico sarà rappresentato proprio dalla prova delle circostanze che si adducono.
Le circostanze - purché anch’esse documentate e provate - potranno poi essere portate a conoscenza, mediante un esposto, dell’autorità Antitrust, le cui sanzioni, nel caso in cui venga accertato il ricorso a “pratiche commerciali scorrette” sono particolarmente severe.
La rubrica si è spesso occupata della questione attinente alle polizze assicurative connesse all’erogazione di mutui o finanziamenti.
Il caso proposto dal lettore è però differente, non tanto perché la polizza che si dice essere stata “rifilata” riguarda (par di comprendere) la responsabilità civile c.d. capofamiglia e non il saldo del residuo prestito, quanto piuttosto perché è proprio il verbo utilizzato (“rifilare”) a lasciar trasparire che la polizza assicurativa sia stata sottoposta al cliente senza l’adempimento degli inderogabili doveri di adeguata informazione e trasparenza, se non addirittura con una sorta di malevolo inganno.
Ove il lettore riuscisse a dimostrare un vizio del proprio consenso nel momento della sottoscrizione del contratto assicurativo - vizio che può certamente anche derivare dall’omessa doverosa informazione - potrà attivarsi nelle sedi giudiziarie per ottenere l’annullamento del contratto. L’aspetto più critico sarà rappresentato proprio dalla prova delle circostanze che si adducono.
Le circostanze - purché anch’esse documentate e provate - potranno poi essere portate a conoscenza, mediante un esposto, dell’autorità Antitrust, le cui sanzioni, nel caso in cui venga accertato il ricorso a “pratiche commerciali scorrette” sono particolarmente severe.