L’erogazione di un finanziamento (o di un mutuo) condizionata alla sottoscrizione di una polizza assicurativa - che copra il rischio di avverarsi di situazioni che possano incidere sulla capacità reddituale del soggetto finanziato, quali morte, incapacità lavorativa sopravvenuta, perdita dell’impiego - non è di per sé un illecito civile; in altre parole, non è vietata.
Si tratta di fattispecie contrattuali di derivazione anglosassone, che mirano da una parte a fornire protezione all’assicurato per il caso che sia colpito da eventi infausti, e dall’altra parte a garantire alla banca finanziatrice la sicurezza che, anche al verificarsi di tali eventi, il proprio credito verrà soddisfatto regolarmente (infatti, in tal caso la compagnia assicuratrice estingue la parte residua del finanziamento).
La stipulazione della polizza è obbligatoria per legge, quando la modalità di rimborso della somma finanziata sia quella della cessione del quinto dello stipendio.
Naturalmente, ma la questione va esaminata caso per caso, il cliente deve essere adeguatamente informato del contenuto della polizza e del fatto che il finanziamento sia condizionato alla sua sottoscrizione: non si può ottenere l’adesione al contratto assicurativo mediante “sotterfugi” o anche solo attraverso informazioni incomplete.
Secondo quanto stabilito dal Codice del Consumo, poi, è considerata “scorretta” la pratica commerciale della banca (o dell’intermediario finanziario) che, laddove condizioni la stipula del finanziamento al perfezionamento del contratto assicurativo, imponga anche che questo sia concluso con una compagnia assicuratrice a sé collegata o facente parte del proprio gruppo societario.
Ciò detto, ogni singolo caso in cui la compagnia assicuratrice - al verificarsi degli eventi previsti nel contratto di assicurazione - rifiuti il pagamento dell’indennizzo (in altre parole: rifiuti di corrispondere alla banca quanto dovutole per l’estinzione del finanziamento) va esaminato a sé, non essendo possibile fornire un parere senza un esame delle condizioni contrattuali.
È invero assai probabile che tra gli eventi assicurati vi sia la perdita dell’impiego per cause non ascrivibili al mutuatario; e che dunque figuri, nel contratto di assicurazione, la distinzione tra licenziamento per giustificato motivo oggettivo e giustificato motivo soggettivo (riferito dunque al lavoratore singolo). Ma, come detto, occorrerebbe un esame delle condizioni di polizza, per le quali il suggerimento non può che essere quello di rivolgersi a un legale. Infatti, laddove il diniego della compagnia assicuratrice fosse giuridicamente ingiustificato, non rimarrebbe che procedere con un’azione in sede giudiziaria, per la quale si richiama l’attenzione sulla circostanza che i termini di prescrizione dei diritti derivanti dal contratto di assicurazione sono molto più brevi di quelli ordinari (due anni; art. 2952 c.c.).