risponde Federico Formica
Il decreto Aiuti-bis all’articolo 3 sospende tutte le modifiche unilaterali imposte dai fornitori di energia che entrino in vigore dopo il 9 agosto 2022 (la data di entrata in vigore del decreto). Non distingue tra contratti annuali, biennali o indeterminati. Se il gestore le ha comunicato una modifica unilaterale che dovrebbe scattare (o è già scattata) dopo il 9 agosto, l’aumento è nullo e lei lo può far annullare, scrivendo un reclamo all’azienda. Se non le ha mandato alcuna comunicazione, è ormai quasi certo che il contratto scadrà il primo gennaio 2023 senza alcuna modifica, perché il preavviso minimo per comunicare eventuali aumenti è di tre mesi.