Risponde l'avvocato Alessandro Simeone, comitato scientifico de Il Familiarista di Giuffrè Francis Lefebvre
Il nostro ordinamento prevede che lo Stato paghi le spese dell’Avvocato quando la vittima del reato - in gergo la persona offesa - ha un reddito annuo inferiore a circa 11mila euro lordi. Per alcuni reati, come i maltrattamenti o la violenza sessuale, lo Stato interviene - su richiesta della vittima - indipendentemente dal reddito.
Il mancato pagamento degli assegni di mantenimento (reato ai sensi dell’art. 570 bis del codice penale), però, non rientra tra i reati per i quali vale questa deroga.
Pertanto, sua sorella può essere ammessa al gratuito patrocinio a spese dello Stato, solo se ha un reddito annuo inferiore a 11mila euro, superata questa soglia dovrà provvedere in via autonoma.
Attenzione però: non esiste l'obbligo di dotarsi un avvocato per poter denunciare un reato. In assenza di un proprio difensore la querela segue il suo corso. Sua sorella, però, non potrà costituirsi parte civile, non potrà attivamente partecipare (se non come spettatrice, o se richiesto, come testimone) al processo né chiedere alcun risarcimento del danno.
Il nostro ordinamento prevede che lo Stato paghi le spese dell’Avvocato quando la vittima del reato - in gergo la persona offesa - ha un reddito annuo inferiore a circa 11mila euro lordi. Per alcuni reati, come i maltrattamenti o la violenza sessuale, lo Stato interviene - su richiesta della vittima - indipendentemente dal reddito.
Il mancato pagamento degli assegni di mantenimento (reato ai sensi dell’art. 570 bis del codice penale), però, non rientra tra i reati per i quali vale questa deroga.
Pertanto, sua sorella può essere ammessa al gratuito patrocinio a spese dello Stato, solo se ha un reddito annuo inferiore a 11mila euro, superata questa soglia dovrà provvedere in via autonoma.
Attenzione però: non esiste l'obbligo di dotarsi un avvocato per poter denunciare un reato. In assenza di un proprio difensore la querela segue il suo corso. Sua sorella, però, non potrà costituirsi parte civile, non potrà attivamente partecipare (se non come spettatrice, o se richiesto, come testimone) al processo né chiedere alcun risarcimento del danno.