Economia

Saldo Imu e Rottamazione quater: scadenze fiscali importanti il 18 dicembre

Saldo Imu e Rottamazione quater: scadenze fiscali importanti il 18 dicembre

Chiamati alla cassa i proprietari di immobili diversi dalla prima casa, ma c’è il rischio di tornarci a febbraio.

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Saldo Imu e prime due rate della Rottamazione-quater. Il 18 dicembre, lunedì, è una giornata circolata di rosso sul calendario fiscale di diversi italiani.

Scade il termine per il saldo Imu

"Domani, 18 dicembre, scade il termine per il versamento della seconda rata dell'Imu”, ricorda la Confedilizia che qualifica l’imposta come “la patrimoniale sugli immobili da 22 miliardi di euro l'anno".

Recentemente il Mef ha chiarito via comunicato che l’Imu non è dovuta per gli immobili occupati abusivamente e la stessa associazione dei proprietari ricorda che "il versamento deve essere eseguito a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata corrisposta, sulla base, di norma, delle delibere pubblicate alla data del 28 ottobre 2023 nel sito Internet delle Finanze".

C’è però la possibilità che si debba tornare alla cassa. Con l’aggiunta di una terza rata, entro il 29 febbraio 2024, “in oltre 200 Comuni”. La ragione? “Un emendamento al disegno di legge di bilancio che concede ulteriore tempo alle amministrazioni locali che non hanno provveduto a trasmettere nei termini alle Finanze la delibera di approvazione delle aliquote”.

Scadenza (con proroga) anche per la definizione agevolata

Con una modifica, al decreto Anticipi questa volta, si è caricato il 18 dicembre anche di un’altra scadenza: quella per mettersi in regola con la prima o seconda rata della Rottamazione-quater: fino a lunedì si possono dunque effettuare i pagamenti originariamente dovuti il 31 ottobre 2023 (prima o unica rata) e il 30 novembre 2023 (seconda rata). Pagamenti che si effettuano senza sanzioni né interessi di mora.

Alla definizione agevolata si possono portare i carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022. “Consente di versare – ha recentemente ricordato l’Agenzia delle entrate – solo l’importo dovuto a titolo di capitale e quello dovuto a titolo di rimborso spese per le eventuali procedure esecutive e per i diritti di notifica. Non sono invece da corrispondere le somme dovute a titolo di sanzioni, interessi iscritti a ruolo, interessi di mora e aggio”.

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