MILANO – Si profila un nuovo intervento del governo nella scia di agevolare le posizioni dei debitori del Fisco, e rientrare. Il decreto legge che contiene l’ulteriore stretta sul Superbonus – già corretto per salvare gli interventi sulle aree terremotate – allarga ancora una volta il “ravvedimento speciale delle violazioni tributarie”, l’istituto che risale alla legge di Bilancio del 2023 e che consentiva, per i tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate, “di regolarizzare le violazioni riguardanti le dichiarazioni fiscali relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e a quelli precedenti, purché tali dichiarazioni siano state validamente presentate”, ricorda lo stesso portale dell’Ade.
Con il ravvedimento speciale, in sostanza, è possibile sanare irregolarità o omissioni con il pagamento dell’imposta, degli interessi e delle sanzioni ridotte a un diciottesimo del minimo, a patto che le violazioni non siano già state contestate. L’importo dovuto può essere versato in un'unica soluzione o in un massimo di quattro rate con l’applicazione di interessi nella misura del 2% annuo.
Il ravvedimento che aveva poi trovato spazio nella legge di conversione del “decreto Milleproroghe”, dove era stata estesa la possibilità di usufruire dell’istituto “esclusivamente con riferimento alle violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2022”.
Con il decreto Superbonus, stando alla bozza del provvedimento, c’è una riapertura dei termini che “consentirà ai contribuenti di regolarizzare le violazioni tributarie diverse dagli omessi versamenti e dalle omesse dichiarazioni, anche per anni precedenti al 2022", ha rimarcato il presidente del Consiglio nazionale dei commercialisti, Elbano de Nuccio, riferendo come "la regolarizzazione delle annualità 2021 e precedenti era rimasta esclusa dalla legge di conversione del Milleproroghe di febbraio scorso che ha esteso il ravvedimento speciale alle violazioni commesse nell'anno 2022".
"Per rimuovere l'anomalia - proseguiva de Nuccio - il Consiglio nazionale si è prontamente attivato con il ministero dell'Economia", e positiva è anche "la proroga al 31 maggio del termine, in scadenza a fine mese, per la rimozione delle violazioni e per il pagamento di quanto dovuto".
Sullo stesso portale delle Entrate si ricordano benefici dell’istituto e quali violazioni si possono regolarizzare. In particolare, si legge:
Benefici
L’agevolazione consiste nel pagamento delle sanzioni nella misura di 1/18 del minimo edittale irrogabile. In caso di rateazione delle somme, il mancato pagamento, anche parziale, di una rata entro il termine di scadenza della rata successiva comporta la perdita del beneficio della dilazione e le somme residue sono iscritte a ruolo con applicazione della sanzione ordinaria e degli interessi.
Per quali violazioni
È possibile regolarizzare:
- tutte le violazioni che possono essere oggetto di ravvedimento operoso, ex articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, in relazione ai periodi d’imposta 2021 e precedenti, purché la dichiarazione del relativo periodo d'imposta sia stata validamente presentata
- le irregolarità relative ai redditi di fonte estera, all’imposta sul valore delle attività finanziarie estere (IVAFE) e all’imposta sul valore degli immobili situati all’estero (IVIE) che non siano individuabili con i controlli automatizzati delle dichiarazioni di cui all’articolo 36-bis del DPR n. 600 del 1973, anche se relative ad attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato, nonostante la violazione dei predetti obblighi di monitoraggio.
Non è possibile sanare:
- le irregolarità emerse dal controllo automatizzato delle dichiarazioni, definibili ai sensi dei commi da 153 a 159 dell’articolo 1, legge 197/2022, nonché le violazioni di natura formale, regolarizzabili ai sensi dei successivi commi da 166 a 173
- le irregolarità relative agli obblighi di monitoraggio degli investimenti detenuti all’estero ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167