Economia

Accertamento per l'Imu del 2015, come funziona il ravvedimento per gli anni successivi?

Per alcuni anni ho avuto la residenza in una abitazione ubicata in un comune diverso rispetto alla residenza della mia famiglia (marito e figli), dovendo recarmi al lavoro in una località prossima alla residenza stessa. L’anno scorso il comune mi invia l’accertamento dell’Imu sostenendo che quella fosse una residenza fittizia al fine di evadere l’imposta. Sentito il mio consulente secondo cui sarebbe stato molto improbabile avere giustizia delle proprie ragioni, ho pagato l’importo richiesto a valere sull’anno 2015 e dunque implicitamente accettando la tesi del Comune. Da metà 2019, avendo perso il lavoro, ho poi trasferito la residenza presso il comune dove risiede il resto della famiglia. Sento parlare di ravvedimento operoso relativamente ai tributi degli enti locali. A tale riguardo chiedo di sapere come e quando è applicabile e a quali tributi. Dipende anche dal comune aderire a questa disposizione di legge o comunque entra in vigore automaticamente per ogni ente. Infine, una volta fatta istanza al comune creditore (immagino!) gli importi da versare sono rateizzabili e, se si, in quante rate? Grazie anticipatamente
Katia C.

1 minuti di lettura
Il ravvedimento operoso, in vigore dal 1998 anche per i tributi locali, prevede la possibilità di applicare sanzioni in misura ridotta pagando spontaneamente quanto dovuto. Poiché si tratta di una norma di legge è obbligatoria per tutti i comuni e quindi non occorre alcuna domanda per poterla applicare. Con la legge di Bilancio è stata solo introdotta una modifica che amplia i termini per il ravvedimento anche per i tributi locali, per cui ora per tutti i tributi vale la seguente scaletta che prevede:  sanzione ridotta a un decimo se si regolarizza entro trenta giorni; un nono entro novanta giorni; un ottavo entro un anno; un settimo entro due anni; un sesto tra i due e i cinque anni.; un quinto se si paga quando arriva l'avviso dell'Agenzia, ma solo in caso di errori o pagamenti parziali. Se si tratta di omesso versamento la sanzione non è ridotta. Oltre alla sanzione per ogni anno dovrà versare anche gli interessi. Gli importi versati spontaneamente non sono rateizzabili. La rateizzazione è invece ammessa, a richiesta, a fronte degli avvisi di accertamento. Posto che prima si paga più si risparmia se è interessata alla rateizzazione dovrà  valutare con il suo commercialista quale può essere per lei la soluzione economicamente più conveniente.