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Pensione di reversibilità alle coppie gay, sentenza storica della Consulta: cosa cambia

(ansa)

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La Corte costituzionale apre il diritto alla pensione di reversibilità al partner superstite di una coppia omosessuale se sposata all’estero prima del 2016, quando in Italia le unioni civili non esistevano ancora. Si chiude un vuoto di tutela per chi aveva già formalizzato il rapporto fuori dall’Italia. La guida pratica su cosa cambia davvero
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La Corte costituzionale dice sì alla pensione di reversibilità per i partner superstiti di coppie omosessuali sposate all'estero prima della legge Cirinnà. Con la sentenza n. 91 del 2026, la Consulta apre alla reversibilità quando uno dei due partner è morto prima che in Italia fosse possibile riconoscere quel legame come unione civile. È una svolta importante, ma limitata a una categoria precisa: non cambia le regole per la maggior parte delle coppie gay e non estende la reversibilità alle semplici convivenze.

Il caso riguarda una coppia sposata a New York nel 2013. Uno dei due è dedecuto nel 2015, due anni prima dell'entrata in vigore della legge Cirinnà sulle unioni civili. Per la Corte, negare la reversibilità in una situazione del genere viola il principio di uguaglianza, perché di fatto è il superstite a pagare il ritardo con cui l'Italia ha riconosciuto giuridicamente le coppie dello stesso sesso. Ma attenzione: non significa che da oggi tutte le coppie gay abbiano diritto all’…

La Corte costituzionale dice sì alla pensione di reversibilità per i partner superstiti di coppie omosessuali sposate all'estero prima della legge Cirinnà. Con la sentenza n. 91 del 2026, la Consulta apre alla reversibilità quando uno dei due partner è morto prima che in Italia fosse possibile riconoscere quel legame come unione civile. È una svolta importante, ma limitata a una categoria precisa: non cambia le regole per la maggior parte delle coppie gay e non estende la reversibilità alle semplici convivenze.

Il caso riguarda una coppia sposata a New York nel 2013. Uno dei due è dedecuto nel 2015, due anni prima dell'entrata in vigore della legge Cirinnà sulle unioni civili. Per la Corte, negare la reversibilità in una situazione del genere viola il principio di uguaglianza, perché di fatto è il superstite a pagare il ritardo con cui l'Italia ha riconosciuto giuridicamente le coppie dello stesso sesso. Ma attenzione: non significa che da oggi tutte le coppie gay abbiano diritto all’assegno pensionistico. Chi è unito civilmente è già tutelato, chi convive senza unione civile resta escluso, esattamente come le coppie eterosessuali non sposate.

Abbiamo preparato di seguito una serie di domande/risposte che chiariscono meglio tutti i dubbi.

Che cos'è la pensione di reversibilità?

La pensione di reversibilità è la prestazione che può spettare ai familiari superstiti quando muore una persona già pensionata. Se invece la persona deceduta non era ancora in pensione ma aveva una posizione assicurativa e contributiva sufficiente, si parla di pensione indiretta. Nel linguaggio comune, però, spesso si usa "reversibilità" per indicare entrambe le prestazioni ai superstiti. I soggetti tutelati sono, in primo luogo, il coniuge o la parte dell'unione civile. Possono avere diritto anche i figli, se minorenni, studenti, universitari entro certi limiti o inabili e a carico. In mancanza di questi soggetti, possono entrare in gioco altri familiari secondo condizioni più restrittive.

Cosa ha deciso la Corte costituzionale?

La Corte costituzionale ha stabilito che non si può escludere dalla pensione di reversibilità il partner superstite di una coppia omosessuale sposata all'estero prima della legge Cirinnà, se l'altro partner è morto prima dell'entrata in vigore delle unioni civili in Italia. La norma censurata è l'articolo 13 del regio decreto-legge n. 636 del 1939, nella parte in cui non consentiva questo riconoscimento. Secondo la Consulta, in un caso del genere, l'esclusione produce una disparità di trattamento irragionevole e viola l'articolo 3 della Costituzione. La decisione non riscrive tutta la disciplina della reversibilità, ma interviene su una situazione precisa, quella di chi aveva già formalizzato il rapporto all'estero, ma non ha potuto farlo valere in Italia perché la legge italiana è arrivata solo dopo.

Qual è il caso concreto?

Il caso riguarda una coppia omosessuale che si era sposata a New York nel 2013, quando in Italia non esistevano ancora le unioni civili. Uno dei due partner è morto nel 2015. La legge Cirinnà, che ha introdotto le unioni civili tra persone dello stesso sesso, è entrata in vigore nel 2016. Solo dopo è diventato possibile trascrivere in Italia il matrimonio estero come unione civile. Il problema nasce proprio da questa sequenza temporale. Al momento del decesso, il partner superstite non era considerato coniuge secondo il diritto italiano e non poteva ancora essere unito civilmente, perché l'istituto non esisteva. Per questo si era creato un vuoto di tutela.

Perché la Corte parla di disparità di trattamento?

La disparità nasce dal fatto che il partner superstite si è trovato escluso dalla reversibilità non per mancanza di un legame formalizzato, ma perché l'Italia non aveva ancora previsto uno strumento giuridico per riconoscere quel legame. La coppia, infatti, si era sposata all'estero. Aveva quindi dato una forma giuridica al rapporto, nei limiti consentiti dall'ordinamento di un altro Paese. Ma la morte di uno dei due partner è avvenuta prima che l'Italia introducesse le unioni civili. Per la Corte non è ragionevole trattare questa situazione come se non fosse mai esistito alcun vincolo. Il superstite, in sostanza, non poteva fare di più: il mancato riconoscimento dipendeva dal ritardo della legge italiana, non da una scelta della coppia.

Chi può beneficiare della decisione?

Può beneficiarne chi si trova in una situazione molto precisa, e cioè coppia omosessuale sposata all'estero prima della legge Cirinnà, decesso di uno dei partner prima del 5 giugno 2016, impossibilità di ottenere in tempo il riconoscimento italiano come unione civile. Serve quindi un matrimonio, o comunque un vincolo formalizzato all'estero, celebrato quando in Italia le unioni civili non erano ancora previste. Serve anche che la morte sia avvenuta prima che il rapporto potesse essere riconosciuto nel nostro ordinamento. Non riguarda tutte le coppie gay, perché tocca solo chi era rimasto senza tutela in quella fase di passaggio tra il vuoto normativo precedente al 2016 e la nuova disciplina introdotta dalla legge Cirinnà.

Basta avere convissuto per anni per ottenere la reversibilità?

No. La convivenza, anche lunga, stabile e documentata, non basta. Questo vale sia per le coppie omosessuali sia per quelle eterosessuali. La pensione di reversibilità non nasce dalla sola relazione affettiva, ma da un vincolo giuridico riconosciuto: matrimonio, unione civile o altri rapporti familiari previsti dalla legge, come quelli con i figli aventi diritto. La sentenza della Corte costituzionale non cambia questa regola.

La decisione vale per tutte le coppie gay?

No. Per la maggior parte delle coppie gay, oggi, non cambia nulla. Chi è unito civilmente ha già diritto alla pensione di reversibilità secondo le regole ordinarie. La legge Cirinnà ha infatti esteso alle parti dell'unione civile molte tutele previste per i coniugi, compresa la pensione di reversibilità. Chi invece convive senza unione civile resta escluso dalla reversibilità, salvo casi particolari previsti dalla legge. La sentenza non trasforma la convivenza in unione civile e non attribuisce automaticamente nuovi diritti a tutte le coppie dello stesso sesso.

Cosa cambia per chi è già unito civilmente?

Nulla, perché la tutela esiste già. Se una persona unita civilmente viene a mancare, l'altra può chiedere la pensione di reversibilità se il partner deceduto era pensionato. Se invece il partner non era ancora pensionato ma aveva maturato i requisiti contributivi richiesti, può spettare la cosiddetta pensione indiretta.

Cosa cambia per le coppie gay conviventi ma non unite civilmente?

Per loro non cambia nulla sul fronte della reversibilità. La convivenza di fatto può essere registrata all'anagrafe e può avere effetti in alcuni ambiti, ma non dà automaticamente diritto alla pensione ai superstiti. Questo resta vero anche dopo la sentenza della Corte costituzionale. Una coppia gay convivente, se non è unita civilmente e non ha un vincolo giuridico riconosciuto, non rientra nella tutela previdenziale prevista per il partner superstite. Esattamente come per le coppie eterosessuali.

La sentenza vale anche per i casi ancora aperti?

Sì, può avere rilievo anche per i casi ancora non definiti, soprattutto se la situazione è identica a quella esaminata dalla Consulta. Ogni posizione va però valutata singolarmente, perché contano data del matrimonio, data del decesso, documenti disponibili, eventuale trascrizione e stato del procedimento. La sentenza apre una strada, ma non risolve automaticamente tutte le pratiche già in corso.

Che documenti servono per presentare la richiesta?

Di base servono il certificato o l'atto del matrimonio celebrato all'estero, la documentazione sul decesso del partner, l'eventuale trascrizione in Italia come unione civile, i documenti previdenziali del defunto, i dati anagrafici e fiscali del superstite. Nei casi più complessi possono servire anche eventuali atti di diniego precedenti, ricorsi già presentati e ogni documento utile a provare la storia della coppia.

E per le coppie eterosessuali ci sono novità?

Per le coppie eterosessuali non cambia niente. La pensione di reversibilità spetta al coniuge superstite, se il matrimonio era valido al momento della morte. Può spettare, a certe condizioni, anche al coniuge separato o all'ex coniuge divorziato titolare di assegno divorzile. Non spetta invece al convivente non sposato solo perché la relazione era stabile. Una coppia eterosessuale che convive per anni, ma non si sposa, non ottiene la reversibilità. Da questo punto di vista, la regola resta uguale per tutti, ed è quella per cui il sistema previdenziale tutela i rapporti formalizzati e non la sola convivenza.

Che differenza c'è oggi tra matrimonio, unione civile e convivenza?

In Italia, il matrimonio è l'istituto previsto per le coppie eterosessuali e produce pieni effetti sul piano familiare e previdenziale, compreso il diritto alla pensione di reversibilità. L'unione civile è stata creata solo per le coppie dello stesso sesso e anche questa produce effetti previdenziali perché la parte superstite può avere diritto alla reversibilità. La convivenza di fatto, invece, è una relazione stabile tra due persone che vivono insieme, può essere riconosciuta anagraficamente e dare alcune tutele, ma non equivale né al matrimonio né all'unione civile. In particolare, non dà diritto alla pensione ai superstiti.

Quanto spetta al partner superstite?

La sentenza non cambia gli importi. In generale, al solo coniuge superstite o alla sola parte superstite dell'unione civile spetta il 60% della pensione percepita, o che sarebbe spettata, alla persona deceduta. Se ci sono figli aventi diritto, la percentuale può aumentare. Di norma, si passa all'80% quando ci sono coniuge o unito civilmente e un figlio, e al 100% quando ci sono coniuge o unito civilmente e due o più figli. L'importo può essere ridotto se il superstite ha redditi propri superiori a determinate soglie.

La sentenza introduce il matrimonio egualitario in Italia?

No. La sentenza non introduce il matrimonio egualitario e non equipara in generale matrimonio e unione civile. Il sistema italiano resta quello attuale: matrimonio per le coppie eterosessuali, unione civile per le coppie omosessuali, convivenza di fatto con tutele più limitate.

Perché il matrimonio all'estero è così importante in questa vicenda?

Perché dimostra che la coppia aveva già formalizzato il proprio rapporto quando in Italia non era ancora possibile farlo. La Corte non tutela una relazione rimasta solo sul piano affettivo o di fatto. Tutela una coppia che aveva scelto una forma giuridica riconosciuta all'estero e che, solo per l'assenza di una legge italiana, non aveva potuto ottenere subito effetti nel nostro ordinamento. Questo è il punto che distingue il caso dalle semplici convivenze. Non si tratta di riconoscere la reversibilità a chiunque abbia avuto una relazione stabile, ma di evitare che un vincolo già formalizzato resti senza effetti previdenziali per colpa del ritardo normativo.

Cosa succede se il matrimonio estero è stato poi trascritto come unione civile?

La trascrizione successiva può essere un elemento importante, ma la questione affrontata dalla Corte riguarda il momento del decesso. Nel caso esaminato, il matrimonio estero è stato trascritto in Italia come unione civile dopo l'entrata in vigore della legge Cirinnà, ma la morte di uno dei partner era avvenuta prima. Proprio per questo l'ente previdenziale poteva negare la reversibilità, sostenendo che al momento del decesso non esisteva ancora un vincolo riconosciuto in Italia. La Consulta ha superato questa lettura: se il rapporto era già stato formalizzato all'estero, non si può negare il diritto solo perché l'Italia ha riconosciuto quel vincolo troppo tardi.

Chi ha avuto una domanda respinta può ripresentarla?

Potenzialmente sì, ma non in modo automatico. Chi si trova in una situazione simile dovrebbe verificare se la domanda era stata respinta, quando, con quale motivazione e se ci sono ancora margini per un riesame o per un'azione giudiziaria. Vanno considerati anche termini, prescrizione e stato di eventuali ricorsi.

A chi va presentata la domanda?

La domanda va presentata all'Inps o all'ente previdenziale competente, a seconda della gestione a cui era iscritto il partner deceduto. Servono i documenti relativi al vincolo contratto all'estero, alla morte del partner, all'eventuale trascrizione in Italia e alla posizione pensionistica o contributiva della persona deceduta. Per i casi già respinti o più complessi può essere utile rivolgersi a un patronato, a un legale o a un consulente previdenziale. La sentenza apre una strada, ma bisogna dimostrare di rientrare nella situazione specifica riconosciuta dalla Corte.

Cosa dovrebbero fare oggi le coppie gay che vogliono tutelarsi?

La prima scelta da valutare, se si vuole una tutela piena sul piano previdenziale, è l'unione civile. Per le coppie dello stesso sesso, l'unione civile è l'istituto che consente al partner superstite di accedere alla pensione di reversibilità, se ci sono i requisiti previdenziali del partner deceduto. La convivenza, anche se registrata all'anagrafe, non basta.

La convivenza registrata serve a qualcosa?

Sì, ma non per la pensione di reversibilità. La convivenza di fatto, prevista dalla legge Cirinnà, può essere registrata all'anagrafe e riguarda due persone maggiorenni, unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da matrimonio o unione civile. La registrazione può aiutare a dimostrare l'esistenza della convivenza e può rilevare per alcune tutele previste dalla legge, ma non trasforma i conviventi in coniugi o uniti civilmente. Il contratto di convivenza non può sostituire l'unione civile: serve a regolare alcuni rapporti patrimoniali tra conviventi, per esempio il modo in cui si contribuisce alle spese comuni o alcuni aspetti della vita economica della coppia. Ma non crea lo stesso status dell'unione civile.

Sul piano ereditario cosa cambia tra unione civile e convivenza?

La differenza è molto rilevante. La parte dell'unione civile rientra tra i soggetti tutelati dalla successione, in modo analogo al coniuge. Questo significa che, in caso di morte, ha diritti successori riconosciuti dalla legge. Il convivente di fatto, invece, non è automaticamente erede legittimo. Se si vuole lasciargli beni o quote del patrimonio, occorre fare testamento, sempre nel rispetto dei diritti degli eventuali eredi legittimari.

La casa comune è tutelata in caso di morte del partner?

Dipende dal tipo di rapporto e dal titolo sull'immobile. Nell'unione civile le tutele sono più forti, perché la parte superstite è riconosciuta dalla legge in modo analogo al coniuge per molti effetti patrimoniali e successori. Nella convivenza di fatto, invece, la legge prevede alcune tutele specifiche, ma più limitate. Per esempio, il convivente superstite può avere il diritto di continuare ad abitare nella casa comune per un certo periodo, alle condizioni previste dalla legge, se la casa era di proprietà del partner deceduto. Ma questa tutela non equivale a diventare proprietario dell'immobile, né sostituisce una pianificazione successoria. Anche qui, se la coppia vuole una protezione più solida, servono scelte giuridiche consapevoli.

Una coppia gay dovrebbe fare testamento?

Può essere molto utile, soprattutto se la coppia convive senza unione civile. Il testamento non serve a ottenere la pensione di reversibilità, che segue regole previdenziali proprie, ma è importante per regolare la destinazione del patrimonio dopo la morte. Per le coppie unite civilmente, il partner ha già diritti successori riconosciuti dalla legge. Per i conviventi, invece, il testamento è spesso lo strumento principale per attribuire beni al partner, sempre rispettando le quote riservate agli eventuali legittimari, come figli o genitori nei casi previsti. Quindi, per la reversibilità conta l'unione civile, mentre per il patrimonio può contare anche il testamento.

Si può indicare il partner per decisioni sanitarie?

Sì. Le coppie dovrebbero prestare attenzione anche alle scelte sanitarie e personali, non solo a pensione ed eredità. La legge sulle disposizioni anticipate di trattamento consente a una persona di indicare un fiduciario che la rappresenti nelle relazioni con medici e strutture sanitarie nel caso in cui non sia più in grado di decidere. È uno strumento utile per tutte le coppie, omosessuali ed eterosessuali, soprattutto quando non c'è un matrimonio o un'unione civile.

Quanto tempo ha il superstite per fare domanda?

Dipende dal caso concreto e dalla posizione previdenziale del defunto. In linea generale, conviene muoversi il prima possibile, perché contano i termini amministrativi, l'eventuale prescrizione e la data del decesso. Nei casi già respinti in passato, il problema può diventare anche processuale.

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