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In pensione con quota 103, l’assegno resta contributivo anche raggiunta l’età di vecchiaia

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Gentile esperto, maturerò 42 anni e 10 mesi di contribuzione il 31 Luglio 2026 (nelle condizioni di lavoro continuativo) e ho maturato la quota 103/2024 il 30 Settembre 2024. Se faccio la domanda di pensione con decorrenza 01 Agosto 2026 (continuando a lavorare fino al 31 Luglio 2026) sfruttando la quota 103 maturata il 30 Settembre 2024, riceverò un assegno pensionistico calcolato con la regola di contributivo puro e tetto a 4 minimi sociali perché non sono trascorsi i tre mesi di finestra mobile previsti dalla Legge Fornero. A partire dal primo novembre 2026, la pensione mi verrà ricalcolata con metodo misto contributivo/retributivo con le regole della Legge Fornero 42 anni e 10 mesi o per il resto della vita saranno mantenute le regole della quota 103/2024 per il calcolo dell'assegno pensionistico?
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Gentile lettore, nel caso di specie, accedendo alla quota 103 nella versione prevista dalla L. 213/23 (requisiti maturati nel 2024), lei si convertirà al metodo contributivo e percepirà una pensione pari a un massimo di 4 volte il valore del trattamento minimo fino all'età di vecchiaia; a decorrere da tale data l'assegno non avrà più la riduzione a 4 volte il trattamento minimo, ma resterà irrevocabilmente calcolato con metodo contributivo puro.

Gentile lettore, nel caso di specie, accedendo alla quota 103 nella versione prevista dalla L. 213/23 (requisiti maturati nel 2024), lei si convertirà al metodo contributivo e percepirà una pensione pari a un massimo di 4 volte il valore del trattamento minimo fino all'età di vecchiaia; a decorrere da tale data l'assegno non avrà più la riduzione a 4 volte il trattamento minimo, ma resterà irrevocabilmente calcolato con metodo contributivo puro.

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