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Economia

Le strategie di asset allocation nello scenario di mercato attuale e i rendimenti dei titoli pubblici ai minimi Come comporre il portafoglio tra corporate bond, azioni e asset alternativi e quali strumenti finanziari adottare

Conviene l’affrancamento?

Conviene l’affrancamento?
Il termine per esercitare l’opzione è il 30 giugno, la valutazione della sua convenienza è legata all’entità della plusvalenza e all’orizzonte temporale di investimento
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Si avvicina il momento di decidere, la legge di bilancio 2023 ha introdotto la possibilità di “affrancare” i redditi di capitale e i redditi diversi maturati al 31 dicembre 2022 dall’investimento in organismi di investimento collettivo del risparmio (Oicr) o da contratti di assicurazione sulla vita di ramo I e V, assoggettandoli a un’imposta sostituiva più favorevole. In estrema sintesi, si può scegliere di anticipare il pagamento dei capital gain maturati al 31 dicembre 2022 pagando un'imposta sostitutiva del 14% invece del 26%; ovviamente, in caso di adesione all’affrancamento, gli eventuali capital gain maturati tra il 31 dicembre 2022 e la data di effettivo realizzo saranno assoggettati all’aliquota in vigore al momento. 

Nel caso degli Oicr, ad esempio fondi comuni ed Etf, l’imposta ridotta si applica alla differenza tra il valore delle quote al 31 dicembre 2022 e il costo o valore di acquisto o di sottoscrizione, per le polizze assicurative vita alla differenza tra il valore della riserva matematica al 31 dicembre 2022 e i premi versati. Più in particolare, le polizze vita per le quali si può usufruire di questa opzione sono quelle di ramo I, nelle quali i premi confluiscono in una gestione separata e sono rivalutati annualmente in base ai rendimenti ottenuti con una garanzia del capitale, e quelle meno diffuse di ramo V, le polizze di capitalizzazione che prevedono il pagamento di un capitale alla scadenza e che non dipendono dal verificarsi di eventi attinenti la vita dell’assicurato; sono escluse invece le polizze unit-linked, quelle di ramo III nelle quali il premio è investito in fondi interni o esterni. 

L’opzione dovrà essere esercitata entro il 30 giugno, mediante comunicazione all’intermediario con il quale si intrattiene un rapporto di custodia, amministrazione e altre tipologie di rapporto, l’imposta dovrà essere versata entro il 16 settembre. Restano alcuni dubbi interpretativi che dovranno essere sciolti dall’amministrazione fiscale e che riguardano alcune tipologie di Oicr, la nozione di “medesima categoria omogenea” o ancora il trattamento della quota di proventi derivanti dall’investimento in titoli di Stato o enti sovranazionale che già godono di un trattamento fiscale agevolato. 

Conviene allora l’affrancamento? Non c’è una risposta univoca, perché dipende in larga parte dalle aspettative che l’investitore ha sull’andamento futuro degli strumenti finanziari per i quali può esercitare l’opzione e dal suo orizzonte temporale di investimento. La convenienza è certa se il valore quota a cui si liquiderà l’investimento risulterà superiore a quello del 31 dicembre 2022. Se però accade il contrario, se cioè il valore di realizzo futuro sarà inferiore a quello di affrancamento, c’è il rischio di ritrovarsi ad avere pagato più imposte. 

Un esempio concreto: ipotizziamo di aver acquistato a 15,50 euro 2.000 quote di un Etf che a dicembre 2022 quota 23,25 euro (ossia si è apprezzato del 50%). Con l’affrancamento si verserebbe un’imposta di 2.170 euro (il 14% della differenza tra il valore delle quote al 31 dicembre, 46.500 euro, e il valore di acquisto di 31.000 euro). Il punto di pareggio, ossia il valore quota di realizzo che rende indifferente la scelta tra affrancamento e tassazione ordinaria, è pari a 19,67 euro, il 15,4% in meno rispetto al valore di dicembre 2022; oltre questa soglia si pagano meno imposte con la tassazione ordinaria (1.612 euro nell’ipotesi di un calo del 20%) rispetto ai 2.170 pagati in anticipo con l’affrancamento. Al calare della plusvalenza espressa in percentuale, il margine di convenienza si riduce: con una plusvalenza da affrancare pari al 30% (valore quota 20,15), basta una perdita superiore al 10,7% per vanificare il beneficio dell’affrancamento.

C’è poi da considerare la necessità di anticipare il pagamento dell’imposta sostitutiva nel caso di adesione all’affrancamento: nella tassazione ordinaria l’imposta viene pagata dall’intermediario utilizzando una parte della cifra incassata, se si esercita l’affrancamento la “provvista” per il versamento dell’imposta deve essere fornita dal contribuente all’intermediario e maggiore è in valore assoluto la plusvalenza, più elevata sarà la liquidità da impiegare.