ROMA – Avete un’auto aziendale che vi è stata assegnata a luglio, giusto in tempo per usarla in vacanza, ma era stata ordinata nel 2024? Attenzione perché cambia il metodo di calcolo del fringe benefit e questo potrebbe incidere sulla retribuzione netta del dipendente e impattare su contributi previdenziali e oneri aziendali.
Tutto è iniziato il primo luglio 2025, con la chiusura del periodo transitorio previsto dall’Agenzia delle entrate per garantire un passaggio regolare tra la nuova disciplina fiscale delle auto aziendali date in uso promiscuo in vigore dal primo gennaio 2025, basata sulla tipologia di alimentazione dei veicoli, e quella precedente, che calcolava il benefit in base alle emissioni di anidride carbonica. In sostanza, il regime transitorio stabiliva la possibilità di scegliere, per i veicoli ordinati entro il 31 dicembre 2024 e assegnati al dipendente tra il primo gennaio e il 30 giugno 2025, tra la tassazione precedente, più favorevole ai veicoli termici, e la tassazione in vigore dal 2025, che premia ibridi plug-in ed elettrici, con aliquote rispettivamente del 20 e del 10%. Mentre quelle per i veicoli termici sono del 50%.
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Ma cosa succede per i veicoli che vengono assegnati dal primo luglio in poi? Come precisa la circolare 10/E dell’Agenzia delle entrate del 3 luglio scorso, ai veicoli aziendali in fringe benefit ‘’ordinati entro il 31 dicembre 2024, concessi in uso promiscuo ai lavoratori dipendenti, con contratti stipulati nel 2024, immatricolati nel 2025 e consegnati al lavoratore a luglio 2025’’, si applica il criterio analitico del ‘valore normale’ del veicolo, che tiene conto dell’utilizzo privato e aziendale.
Significa che il fringe benefit dovrà essere fiscalmente valorizzato per la sola parte riferibile all’uso privato del veicolo, scorporando dal suo valore normale l’utilizzo nell’interesse del datore di lavoro. Per esempio, considerando il canone di noleggio o leasing pagato dal datore di lavoro al netto di una indennità relativa ai chilometri percorsi per lavoro dal dipendente. Sta di fatto che, alle auto ordinate nel 2024 ma assegnate dal primo luglio in poi, non sarebbe applicabile né la disciplina fiscale vigente fino 2024, né la nuova disciplina introdotta dalla legge di bilancio 2025.
La circolare dell’Agenzia delle entrate precisa invece che le vecchie regole valgono, fino alla naturale scadenza dei contratti, per le auto immatricolate e assegnate al lavoratore dal primo luglio 2020 al 31 dicembre 2024. E anche in caso di proroga di assegnazione di un veicolo senza altri cambiamenti (stessa auto, stesso utilizzatore) si continua ad applicare la disciplina fiscale originariamente in vigore al momento della prima stipula, fino al termine della proroga.
Se invece il veicolo viene revocato al precedente utilizzatore e assegnato a un altro dipendente con un nuovo contratto nel 2025, questo costituisce a tutti gli effetti una nuova assegnazione. E qui scattano tre possibilità: se la riassegnazione riguarda un veicolo immatricolato dal primo gennaio 2025 si applica la nuova disciplina introdotta dalla legge di bilancio 2025; se riguarda veicoli immatricolati dal primo luglio 2020 al 31 dicembre 2024 e riassegnati entro il 30 giugno 2025, si continuerà ad applicare il regime fiscale precedente; se invece gli stessi veicoli sono riassegnati dal primo luglio 2025 scatta il fringe benefit a ‘valore normale’, al netto dell’utilizzo aziendale. Insomma, un bel ginepraio con cui aziende e dipendenti dovranno fare i conti.