Politica

LA SCHEDA

Articolo 18, ecco la nuova formula
nata dall'accordo governo-partiti

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Dopo le dure polemiche tra Palazzo Chigi e sindacati, con il Pd a difendere il diritto al reintegro previsto dalla Statuto dei lavoratori, il vertice di martedì a Palazzo Giustiniani ha portato a un accordo che reintroduce la possibilità di rientrare al lavoro se i motivi oggettivi addotti dall'azienda fossero "manifestamente insussistenti".

TUTTE LE MISURE DELLA RIFORMA SUL LAVORO

Ecco il quadro completo delle modifiche all'articolo 18 che saranno previste nell'articolo 14 (il testo) del disegno di legge di riforma del mercato del lavoro. Rimane in vigore la soglia dei 15 dipendenti, sotto la quale l'articolo 18 non si applica.
 
  COM’È OGGI COME SARÀ
Licenziamento individuale per motivi economici * Il licenziamento individuale per motivi economici, riconosciuti come validi, è già previsto e non dà diritto né al reintegro né all’indennizzo. Non cambia
- applicabile fino a 4 dipendenti nell’arco di 120 giorni

 
Se il giudice ritiene non valido il motivo economico addotto dall’azienda, può decidere il reintegro del lavoratore. Sarà il dipendente, nel caso, a scegliere in alternativa l’indennizzo. Se il giudice ritiene non valido il motivo economico addotto dall’azienda, dovrà decidere per l’indennizzo economico, che sarà tra le 12 e le 24 mensilità in base alle dimensioni dell’azienda, dell’anzianità del lavoratore e del comportamento delle parti nella fase di conciliazione.
L'unico caso in cui il lavoratore avrebbe diritto al reintegro è se il giudice trovasse che i motivi addotti dall'azienda sono "manifestamente insussistenti"


 
L'onere della prova è a carico dell'azienda. Se il giudice valuta che le motivazioni economiche nascondo motivi discriminatori o disciplinari, si ricadrà nei casi qui di seguito. Non cambia

Licenziamento per motivi disciplinari Se il giudice riconosce validi motivi disciplinari, non scatta né il reintegro né l’indennizzo Non cambia
  Come per i licenziamenti per motivo economico, il giudice che ritiene non valido il motivo disciplinare addotto dall’azienda, può decidere il reintegro del lavoratore. Sarà il dipendente, nel caso, a scegliere in alternativa l’indennizzo. Di fatto, oggi non esiste differenza Il giudice avrà di fronte due alternative:
1. se il fatto imputato al lavoratore non sussiste, o non è stato commesso dal lavoratore o se è un motivo punibile con una sanzione conservativa (secondo i contratti di settore), allora deciderà per il reintegro, in aggiunta al pagamento della retribuzione per tutto il periodo tra il licenziamento e il reintegro stesso.
2. in tutti gli altri casi di motivo ingiustificato ci sarà l’indennizzo, che lo stesso giudice stabilirà tra le 12 e le 24 mensilità in base alle dimensioni dell’azienda, dell’anzianità del lavoratore e del comportamento delle parti
 

Licenziamento per motivi discriminatori Se il giudice non riconosce la discriminazione, il licenziamento resta valido Non cambia
 - Si applica anche alle aziende con meno di 15 dipendenti Il lavoratore può impugnare il licenziamento e deve dimostrare davanti al giudice che è stato discriminatorio. Se il giudice ritiene fondato il ricorso, annulla il licenziamento e reintegra il lavoratore. Il lavoratore può decidere di optare per un indennizzo di 15 mensilità. Non cambia

* Questo tipo di licenziamenti prevederà una procedura di conciliazione presso la Direzione territoriale del lavoro. Se il tentativo fallisce entro 20 giorni, il datore di lavoro comunica il licenziamento. A quel punto il dipendente potrà la possibilità di ricorrere in tribunale
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