ROMA - Stretta sull'utilizzo della custodia cautelare in carcere, tempi certi e pene ridotte per la produzione o lo spaccio di droga di lieve entità: la Camera ha detto sì (con 290 voti contro 13 voti contrari e 95
astenuti) alla legge di riforma delle misure cautelari. La parola passa ora al Senato.
L'obiettivo del testo è ridurre il ricorso al carcere preventivo (e alle altre misure, come i domiciliari) anche per ridurre il carico delle carceri italiane. Al 30 aprile 2013 (si legge nell'istruttoria legislativa di Montecitorio) "su un totale di 65.917 detenuti presenti nelle 206 carceri italiane, risultavano 24.637 detenuti in custodia cautelare (37,3%) di cui 12.258 in attesa del primo giudizio (18,6%)".
Ecco le misure approvate:
Carcere extrema ratio. Saltano gli attuali automatismi applicativi: la custodia cautelare potrà essere disposta soltanto quando siano inadeguate le altre misure coercitive o interdittive. Tali misure, a differenza di quanto è oggi, potranno però applicarsi cumulativamente. Carcere o arresti domiciliari off-limit, invece, quando si ritiene di concedere la condizionale o la sospensione dell'esecuzione della pena.
Giro di vite su presupposti. Per giustificare il carcere e le altre misure cautelari il pericolo di fuga o di reiterazione del reato non dovrà essere soltanto concreto (come è oggi) ma anche 'attuale'.
Reati gravi e di mafia. Per i delitti di mafia e associazione terroristica resta la presunzione assoluta di idoneità della misura carceraria. Per gli altri delitti gravi (omicidio ad esempio, violenza sessuale, prostituzione minorile, sequestro di persona per estorsione, etc.) Vale invece una presunzione relativa: si applica il carcere a meno che non si dimostri che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con misure meno afflittive.
Controlli rafforzati. Cambia in profondità la disciplina del riesame delle misure cautelari personali. Il tribunale del riesame avrà 30 giorni di tempo per le motivazioni a pena di perdita di efficacia della misura cautelare. Dovrà inoltre annullare l'ordinanza liberando l 'accusato (e non come oggi integrarla) quando il giudice non abbia motivato il provvedimento cautelare o non abbia valutato autonomamente tutti gli elementi.
Tempi più certi anche in sede di appello cautelare e in caso di annullamento con rinvio da parte della cassazione.
Monitoraggio parlamento. Ogni anno, entro fine gennaio, il governo presenterà alle Camere una relazione arricchita da statistiche sull'applicazione delle misure cautelari personali. La relazione dovrà indicare per ogni tipologia anche l'esito dei relativi procedimenti.
astenuti) alla legge di riforma delle misure cautelari. La parola passa ora al Senato.
L'obiettivo del testo è ridurre il ricorso al carcere preventivo (e alle altre misure, come i domiciliari) anche per ridurre il carico delle carceri italiane. Al 30 aprile 2013 (si legge nell'istruttoria legislativa di Montecitorio) "su un totale di 65.917 detenuti presenti nelle 206 carceri italiane, risultavano 24.637 detenuti in custodia cautelare (37,3%) di cui 12.258 in attesa del primo giudizio (18,6%)".
Ecco le misure approvate:
Carcere extrema ratio. Saltano gli attuali automatismi applicativi: la custodia cautelare potrà essere disposta soltanto quando siano inadeguate le altre misure coercitive o interdittive. Tali misure, a differenza di quanto è oggi, potranno però applicarsi cumulativamente. Carcere o arresti domiciliari off-limit, invece, quando si ritiene di concedere la condizionale o la sospensione dell'esecuzione della pena.
Giro di vite su presupposti. Per giustificare il carcere e le altre misure cautelari il pericolo di fuga o di reiterazione del reato non dovrà essere soltanto concreto (come è oggi) ma anche 'attuale'.
Reati gravi e di mafia. Per i delitti di mafia e associazione terroristica resta la presunzione assoluta di idoneità della misura carceraria. Per gli altri delitti gravi (omicidio ad esempio, violenza sessuale, prostituzione minorile, sequestro di persona per estorsione, etc.) Vale invece una presunzione relativa: si applica il carcere a meno che non si dimostri che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con misure meno afflittive.
Controlli rafforzati. Cambia in profondità la disciplina del riesame delle misure cautelari personali. Il tribunale del riesame avrà 30 giorni di tempo per le motivazioni a pena di perdita di efficacia della misura cautelare. Dovrà inoltre annullare l'ordinanza liberando l 'accusato (e non come oggi integrarla) quando il giudice non abbia motivato il provvedimento cautelare o non abbia valutato autonomamente tutti gli elementi.
Tempi più certi anche in sede di appello cautelare e in caso di annullamento con rinvio da parte della cassazione.
Monitoraggio parlamento. Ogni anno, entro fine gennaio, il governo presenterà alle Camere una relazione arricchita da statistiche sull'applicazione delle misure cautelari personali. La relazione dovrà indicare per ogni tipologia anche l'esito dei relativi procedimenti.