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Cassazione: no alla tele-visita medica per migrante con disturbi psichici nel Cpr di Trapani

(ansa)

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"L'Ue ci obbliga a una speciale cura dei vulnerabili". Gli ermellini annullano una decisione dei giudici palermitani citando la recente sentenza della Consulta
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Sofferente di disturbi psichici, con una lunga storia di droga alle spalle, voleva lasciare uno dei Cpr italiani della vergogna, quello di Trapani, e aveva fatto domanda per il riesame della sua richiesta di protezione. Ma di fronte all'istanza di quel migrante bengalese, classe 1986, sotto terapia psichiatrica e noto per tante sue "stranezze" , è stata disposta una consulenza sanitaria da "remoto", con un'agile "tele-visita". Ma, alle rimostranze della difesa, la Corte di Appello di Palermo non ha fatto una grinza e ha respinto la domanda. Sbagliato, li bacchetta ora la Cassazione. Tutto da rifare, per gli ermellini. Che annullano con rinvio la decisione dei giudici di appello siciliani, e soprattutto si richiamano alla recentissima sentenza della Corte Costituzionale che già ha invitato il Parlamento a colmare i vuoti delle norme sulle modalità della detenzione amministrativa nei Cpr , con l'obiettivo di una effettiva "tutela per i diritti fondamentali delle persone trattenute.”

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Sofferente di disturbi psichici, con una lunga storia di droga alle spalle, voleva lasciare uno dei Cpr italiani della vergogna, quello di Trapani, e aveva fatto domanda per il riesame della sua richiesta di protezione. Ma di fronte all'istanza di quel migrante bengalese, classe 1986, sotto terapia psichiatrica e noto per tante sue "stranezze" , è stata disposta una consulenza sanitaria da "remoto", con un'agile "tele-visita". Ma, alle rimostranze della difesa, la Corte di Appello di Palermo non ha fatto una grinza e ha respinto la domanda. Sbagliato, li bacchetta ora la Cassazione. Tutto da rifare, per gli ermellini. Che annullano con rinvio la decisione dei giudici di appello siciliani, e soprattutto si richiamano alla recentissima sentenza della Corte Costituzionale che già ha invitato il Parlamento a colmare i vuoti delle norme sulle modalità della detenzione amministrativa nei Cpr , con l'obiettivo di una effettiva "tutela per i diritti fondamentali delle persone trattenute.”

Se c'era da aspettarsi che la pronuncia della Consulta mettesse in crisi l'intero sistema dei trattenimenti, ecco un altro riscontro, dal valore non solo simbolico. Riguarda la storia di A. K., bengalese, trattenuto nel Cpr di Trapani-Milo da quattro mesi, nonostante sia affetto da disturbi mentali, oltre che dai danni di una vecchia tossicodipendenza. Ma quando il legale chiede una visita specialistica, invece del medico arriva un squillo : ovvero, una "tele-visita". Con un professionista che, dall'altro lato della chiamata, conclude alla fine per la compatibilità di quelle condizioni con la detenzione amministrativa nel centro, già noto per le sue forti criticità. La difesa si oppone, ma la Corte di Appello di Palermo respinge l'istanza di riesame per quel richiedente asilo: affidandosi all'esito della consulenza clinica via schermo.

Una "situazione critica" scrive il collegio della Corte Suprema - presidente Monica Boni, giudici Magi, Cappuccio, Valiante e Monaco - riportando la documentazione della difesa: il migrante sarebbe non solo "vulnerabile e affetto da disturbi mentali", ma "vittima di violenza indiretta, in quanto costretto ad assistere a violenti atti di autolesionismo da parte di altri migranti trattenuti, con indiscutibili ripercussioni sul suo già precario stato mentale".

In alcuni casi avrebbe persino annusato il sangue di alcuni compagni di detenzione che si erano fatti del male. Episodi e problematiche "evidenziati nell’accertamento medico compiuto dal centro di salute mentale di Trapani, ma ritenute non indiziarie di un quadro clinico più complesso". La Corte ricorda quindi che il caso esaminato c'erano i presupposti per esaminare una rivalutazione, rappresentati " dal peggioramento di una pregressa condizione di sofferenza psichica", come impone "la direttiva dell'Unione Europea n.33/2013 che obbliga gli Stati membri a fornire la necessaria assistenza sanitaria ai richiedenti asilo, ivi comprese, se necessarie, le appropriate misure di assistenza psichica", e di porre "particolare attenzione alla situazione di persone vulnerabili".

Per la Cassazione la decisione dei giudici di Appello presenta "lacune argomentative non rimediabili – ferma restando la opinabilità delle soluzioni di merito". Per le condizioni di vita e di reclusione nei Cpr, comunque, si è aperta una nuova partita che si combatterà caso per caso.

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