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Il femminicidio diventa reato autonomo: cosa cambia e che significa

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La Camera approva all'unanimità il ddl. Il nuovo reato sarà punito con l'ergastolo e introduce i concetti di controllo, possesso e dominio
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La Camera dei deputati ha approvato all'unanimità il ddl femminicidio che, in questo modo, diventa legge. Il provvedimento, che quest'estate anche al Senato aveva incassato un via libera bipartisan, introduce all'interno del codice penale il nuovo articolo 577-bis sul reato di femminicidio. Si tratta di una fattispecie specifica di omicidio che prevede l'ergastolo per chiunque provochi la morte di una donna per discriminazione, odio o prevaricazione o mediante atti di controllo, possesso o dominio.

Il ddl è stato approvato dal Consiglio dei ministri il 7 marzo 2025 e votato all’unanimità dal Senato il 23 luglio dopo alcune modifiche apportate al testo originario del governo. La Camera ha quindi deciso di andare avanti e approvare in via definitiva il provvedimento, nonostante lo stop al ddl stupri.

Cosa prevede

La nuova legge prevede l’ergastolo per chi uccide una donna per discriminazione, odio e prevaricazione, ovvero con atti di controllo, possesso, dominio verso la vittima in quan…

La Camera dei deputati ha approvato all'unanimità il ddl femminicidio che, in questo modo, diventa legge. Il provvedimento, che quest'estate anche al Senato aveva incassato un via libera bipartisan, introduce all'interno del codice penale il nuovo articolo 577-bis sul reato di femminicidio. Si tratta di una fattispecie specifica di omicidio che prevede l'ergastolo per chiunque provochi la morte di una donna per discriminazione, odio o prevaricazione o mediante atti di controllo, possesso o dominio.

Il ddl è stato approvato dal Consiglio dei ministri il 7 marzo 2025 e votato all’unanimità dal Senato il 23 luglio dopo alcune modifiche apportate al testo originario del governo. La Camera ha quindi deciso di andare avanti e approvare in via definitiva il provvedimento, nonostante lo stop al ddl stupri.

Cosa prevede

La nuova legge prevede l’ergastolo per chi uccide una donna per discriminazione, odio e prevaricazione, ovvero con atti di controllo, possesso, dominio verso la vittima in quanto donna. Inoltre, il reato si determina anche quando l'omicidio è commesso per il rifiuto della vittima di instaurare o mantenere un rapporto affettivo o come atto di limitazione delle sue libertà individuali.

La norma valorizza il movente di genere e recepisce i principi della Convenzione di Istanbul e della nuova direttiva Ue. In Europa un reato simile esiste già a Cipro, Malta, Croazia e Belgio.

Tra i punti salienti dell'articolato, c'è l'esclusione dei reati del Codice rosso dal limite di 45 giorni per le intercettazioni e il braccialetto elettronico potenziato (che si attiva ad 1 chilometro invece che a 500 metri).

Previste anche norme sui benefici penitenziari nei confronti dei condannati per femminicidio. In particolare, il godimento dei benefici è subordinato alla valutazione positiva della condotta del detenuto, basata sull’osservazione (della durata di almeno un anno) da parte di un team di esperti. La legge introduce, quindi, alcune novità sui permessi premio ai minori di età condannati per femminicidio, riducendone la durata.

Inoltre, per rafforzare la tutela delle vittime di abusi, si dispone anche che il giudice informi non solo la persona offesa, ma anche i suoi congiunti in caso di revoca o attenuazione del divieto di avvicinamento.

Il testo si rivolge anche alle giovani vittime, prevedendo che le ragazze che hanno compiuto quattordici anni possano accedere ai centri antiviolenza senza la preventiva autorizzazione dei genitori.

Inoltre, anche in deroga ai limiti di reddito, viene estesa l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato alle persone offese dai reati di tentato omicidio aggravato e di tentato femminicidio.

Aumentano le pene per i maltrattamenti

Le nuove norme non riguardano solo i femminicidi ma intervengono prima, sulle violenze quotidiane. Viene modificato il reato di maltrattamenti in famiglia (art. 572 c.p.), allargando la lista delle persone che possono essere considerate vittime. Inoltre,la legge introduce un’aggravante specifica: la pena aumenta se i maltrattamenti sono commessi con le stesse modalità del femminicidio.

C’è poi una novità sul versante economico: se una persona viene condannata per maltrattamenti, scatta la confisca obbligatoria dei beni che sono serviti per commettere il reato.

Gli orfani di femminicidio

Il testo di iniziativa governativa contiene quindici obiettivi legislativi concreti per la tutela degli orfani di femminicidio. Tra le misure più rilevanti c’è l’istituzione di un registro nazionale o banca dati per conoscere con precisione quanti siano e in quali condizioni vivano, l’accesso semplificato ai fondi economici e sanitari, il supporto psicologico strutturato, il diritto alla deindicizzazione (per tutelare la privacy dei minori), la previsione del difensore d’ufficio e la formazione specialistica per chi opera a contatto con questi bambini e ragazzi. Tali tutele rafforzate sono previste anche per i figli di donne sopravvissute a tentativi di femminicidio, ma gravemente compromesse tanto da non poter più prendersi cura dei figli.

Prevenzione e formazione

Un ruolo di primo piano viene dato anche alla prevenzione, su più fronti. Da una parte con la promozione di campagne di sensibilizzazione sulla pericolosità delle sostanze stupefacenti, le c.d. droghe dello stupro, che possono essere un grande fattore di facilitazione per le violenze sessuali. In particolare, sarà più semplice individuarne l'assunzione da parte della vittima e dimostrarne la somministrazione per utilizzarla come prova della violenza in tribunale.

Per monitorare la diffusione di queste sostanze psicotrope verrà istituito presso il ministero della Salute un tavolo tecnico permanente.

Vengono poi potenziate le iniziative formative, per i magistrati e in ambito sanitario, in materia di violenza contro le donne e violenza domestica. In particolare, per evitare la vittimizzazione secondaria, il giudice dovrà impedire domande lesive della dignità o del decoro della persona offesa, garantendo modalità di esame che non trasformino il processo in un ulteriore trauma.

Infine, ogni anno ( il 30 giugno) il ministero della Giustizia presenterà una relazione al Parlamento sullo stato di applicazione della nuova legge con dati disaggregati su condanne, assoluzioni e profilo delle vittime.

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