ROMA - E' in via di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale un provvedimento generale del Garante della Privacy. Si tratta di un aggiornamento delle prescrizioni dirette alle società telefoniche che svolgono attività di profilazione, ovvero di raccolta dati e informazioni sulle abitudini degli utenti, mantenendo inalterate le garanzie di riservatezza già fissate per questi ultimi.
Il provvedimento è stato adottato dopo una richiesta di riesame di un operatore telefonico, spiega la Newsletter del Garante, a seguito delle "mutate condizioni del mercato delle comunicazioni". Ovvero, il crescente ricorso dell'utenza allo strumento della "number portability", che consente di cambiare anche in un giorno il fornitore del servizio, e la crescita dell' "offerta dati", legata alla sempre maggiore diffusione di smartphone e tablet. Mutamenti che hanno comportato una maggiore capacità per i clienti di "inseguire" le offerte più vantaggiose.
Per adeguare la capacità dei provider di offrire una più corretta e puntuale offerta alla clientela, il Garante ha quindi assecondato la richiesta modificando alcune regole sul trattamento di dati in forma aggregata dettate dall'Autorità nel 2009 e precisate alle singole società con specifici provvedimenti.
In particolare, gli operatori potranno ridurre da un mese a soli due giorni il tempo di analisi di alcuni tipi di dati trattati in forma aggregata: il volume di minuti in traffico originato o terminato (in minuti o byte); il numero di ricariche (distinto per canale di acquisto: online, bancomat, carte prepagate); il totale delle ricariche. Le società dovranno comunque escludere dall'esame i dati riferibili ad un solo evento di comunicazione effettuato da un singolo utente.
Restano inoltre inalterate le garanzie già fissate a tutela dei clienti, che prevedono, tra l'altro, l'impiego di sistemi informatici dedicati alla profilazione separati da quelli utilizzati per altre finalità (ad es. fatturazione e marketing) e l'adozione di rigorose misure di protezione per l'accesso ai dati, con procedure di autenticazione individuali e profili differenziati rispetto a quelli richiesti per l'accesso ad altri sistemi aziendali.
Il provvedimento è stato adottato dopo una richiesta di riesame di un operatore telefonico, spiega la Newsletter del Garante, a seguito delle "mutate condizioni del mercato delle comunicazioni". Ovvero, il crescente ricorso dell'utenza allo strumento della "number portability", che consente di cambiare anche in un giorno il fornitore del servizio, e la crescita dell' "offerta dati", legata alla sempre maggiore diffusione di smartphone e tablet. Mutamenti che hanno comportato una maggiore capacità per i clienti di "inseguire" le offerte più vantaggiose.
Per adeguare la capacità dei provider di offrire una più corretta e puntuale offerta alla clientela, il Garante ha quindi assecondato la richiesta modificando alcune regole sul trattamento di dati in forma aggregata dettate dall'Autorità nel 2009 e precisate alle singole società con specifici provvedimenti.
In particolare, gli operatori potranno ridurre da un mese a soli due giorni il tempo di analisi di alcuni tipi di dati trattati in forma aggregata: il volume di minuti in traffico originato o terminato (in minuti o byte); il numero di ricariche (distinto per canale di acquisto: online, bancomat, carte prepagate); il totale delle ricariche. Le società dovranno comunque escludere dall'esame i dati riferibili ad un solo evento di comunicazione effettuato da un singolo utente.
Restano inoltre inalterate le garanzie già fissate a tutela dei clienti, che prevedono, tra l'altro, l'impiego di sistemi informatici dedicati alla profilazione separati da quelli utilizzati per altre finalità (ad es. fatturazione e marketing) e l'adozione di rigorose misure di protezione per l'accesso ai dati, con procedure di autenticazione individuali e profili differenziati rispetto a quelli richiesti per l'accesso ad altri sistemi aziendali.