Anche i boss al 41bis hanno diritto all’affettività e ai colloqui visivi con i congiunti, anche se la relazione è nata dopo l’ingresso in carcere. Lo ha deciso la Cassazione, mettendo la parola fine alla querelle nata tra il ministero della Giustizia e il Tribunale di sorveglianza di Sassari sulla richiesta di visita presentata dal boss di Cosa Nostra Davide Emanuello, arrestato trent’anni fa e da allora quasi sempre detenuto in regime di carcere duro.
Nei mesi scorsi, il boss di Gela aveva chiesto l’autorizzazione di incontrare Clare Holme, 55enne italo-britannica, con cui dal 2008 ha iniziato un rapporto di corrispondenza che nel tempo si è trasformato in una relazione. Richiesta respinta al mittente dal direttore del carcere di Sassari e contro cui Emanuello, che lì è detenuto, ha fatto ricorso, sulla base della storica sentenza con cui la Corte di Cassazione nel gennaio scorso ha stabilito che anche i detenuti hanno diritto all’affettività, dunque a colloqui visivi e riservati con i congiunti.
Argomentazioni ritenute sensate dal Tribunale di Sorveglianza, ma non dal ministero della Giustizia, che ha presentato ricorso alla Suprema corte. Inutilmente. Anche per gli ermellini – confermano i legali di Emanuello Valerio Vianello Accorretti e Lisa Vaira – la richiesta del boss è legittima e l’uomo ha tutto il diritto di vedere la nuova fidanzata.
"Ci scriviamo dal 2008", spiega la compagna del boss, 55 anni, italo britannica modenese, “è stata una grande emozione riuscire a vederlo per la prima volta lo scorso maggio, quando abbiamo potuto dirci quanto ci vogliamo bene. L'ho conosciuto perché facevo parte di varie associazioni per reinserimento dei detenuti in carcere. Quando l'ho visto ho pensato alla speranza".
Si tratta di una piccola rivoluzione nel mondo del 41bis, il cosiddetto carcere duro, in cui colloqui con l’esterno e rapporti con altri detenuti sono estremamente limitati. La sentenza si inserisce nel filone inaugurato dalla pronuncia della Cassazione del gennaio scorso, che su ricorso di un detenuto ha stabilito che “il diritto all’affettività è costituzionalmente garantito” e che la sua compressione può avvenire solo per “ragioni di sicurezza o esigenze di mantenimento dell’ordine e della disciplina, ovvero per il comportamento non corretto dello stesso detenuto o per ragioni giudiziarie, in caso di soggetto ancora imputato”.
Traduzione, non si tratta di un liberi tutti. I colloqui “senza il controllo a vista del personale di custodia” potranno sempre essere vietati per motivi di sicurezza, se ci sono ancora indagini in corso, o per motivi disciplinari. In precedenza, in questo senso si era pronunciata la Corte Costituzionale, che nel gennaio 2024, con una sentenza storica secondo cui la privazione della libertà personale “non può comportare anche la negazione di altri diritti fondamentali, tra i quali quello di mantenere relazioni affettive e intime”.