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Le soprintendenze, quegli ultimi presidi dello Stato che tutelano storia e bellezza

Roman ruins in Rome; Shutterstock ID 76634908 

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Il commento dopo l’emendamento che punta ad abolire il parere vincolante: “Sono funzionari con la responsabilità di decidere. Vanno aiutati non ostacolati”
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C’è in effetti, in questo sottile dibattito tra parere vincolante e parere obbligatorio, lo specchio di una crisi non tanto amministrativa e gestionale quanto etica e culturale. Oppositori e sostenitori si appellano entrambi alla Costituzione che ciascuno dice di difendere e interpretare correttamente. Ma non è così evidente. Il celebre articolo 9 dice, nella sua versione aggiornata, che la Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della nazione. Tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni. La Carta disciplina i modi e le forme di tutela degli animali.

Le soprintendenze alle belle arti dello Stato, alle dipendenze del ministero della Cultura, non sono state generate dalla Costituzione. Esistevano ben prima e la legge fondamentale di tutela, confluita nell’attuale Codice dei beni culturali e del paesaggio pressoché intatta, risale all’e…

C’è in effetti, in questo sottile dibattito tra parere vincolante e parere obbligatorio, lo specchio di una crisi non tanto amministrativa e gestionale quanto etica e culturale. Oppositori e sostenitori si appellano entrambi alla Costituzione che ciascuno dice di difendere e interpretare correttamente. Ma non è così evidente. Il celebre articolo 9 dice, nella sua versione aggiornata, che la Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della nazione. Tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni. La Carta disciplina i modi e le forme di tutela degli animali.

Le soprintendenze alle belle arti dello Stato, alle dipendenze del ministero della Cultura, non sono state generate dalla Costituzione. Esistevano ben prima e la legge fondamentale di tutela, confluita nell’attuale Codice dei beni culturali e del paesaggio pressoché intatta, risale all’era fascista e fu varata nel 1939 dal ministro Bottai.

Ma la domanda, al variare delle ideologie, è sempre rimasta quella: l’esercizio della tutela è appannaggio esclusivo delle soprintendenze o in determinate materie - come i vincoli, le esportazioni di beni culturali, le licenze edilizie, il decoro urbano, il collocamento di opere moderne in contesti antichi, ecc. - può essere limitato? Una risposta non c’è, né potrebbe esserci, nella Costituzione. Inutile brandirla nella fattispecie. Ci aiuta, invece, la storia. Le soprintendenze sono nate come presidi territoriali capillarmente presenti nel territorio nazionale, pur avendo la sede centrale di servizio nei capoluoghi. Sono state concepite con lo stesso criterio della stazione dei carabinieri, nel senso che l’obbiettivo dei loro presidi non è soltanto la repressione del reato ma l’aiuto alle popolazioni in tutte le funzioni della vita sociale e personale.

I soprintendenti sono nati in questo spirito, quindi la loro autorità più che prefettizia (e certo in larga parte non può non esserlo) è garantista, per cui debbono essere posti in condizione di emanare divieti perentori quando, altrimenti, potrebbero crearsi situazioni di incresciosità e disturbo al benessere sociale ed individuale. Allora, a tal fine, bisogna garantire alle soprintendenze solo il parere obbligatorio o anche quello vincolante? Ed è lecito lasciare l’ultima parola ai Comuni?

Ci si appella a interventi delle soprintendenze che in passato o nel presente sono risultati disturbanti, dannosi, lesivi di pur legittimi interessi. E con ciò? Vogliamo delegittimare la magistratura, visto che risulta come talvolta si siano verificate vicende di giudici o avvocati che hanno commesso, e non sappiamo se volontariamente o no, violazioni anche gravi?

Insomma è meglio mantenere i criteri esistenti, quando sono seriamente elaborati e ampiamente condivisi, e incrementare il numero delle persone competenti. Il problema di limitarne il potere è quello di consentire di esercitarlo quando spetta di diritto. Ma evitiamo di farci i dispetti, come i ragazzini impertinenti. In Italia l’organico degli storici dell’arte nelle soprintendenze è decisamente scarso. Per rimediare vogliamo impedire a quei pochi di intervenire nel campo loro affidato dallo Stato dopo una durissima selezione, a fronte di una specializzazione veramente alta? Il ministro deve poter sviluppare una politica coerente e consequenziale anche garantendo l’assunzione di responsabilità da parte di chi è preposto a prendersele perché è conclamato esperto dell’argomento.

È più che giusto che si svolga un dibattito serrato e anche severo nell’ambito della commissione parlamentare, che solleva problemi seri. Ma da non affrontare con la consueta logica dell’insulto e della battutaccia irrispettosa che non porta da nessuna parte. Un tempo si diceva buttare il bambino con l’acqua sporca. Ma non funziona così.

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