Risponde Aldo Bissi del comitato scientifico di Ridare, portale di Giuffrè Francis Lefebvre che affronta tutte le tematiche in materia di risarcimento del danno e responsabilità civile.
Il comportamento della banca che procede al recupero forzoso del proprio credito, certamente sulla base di un “titolo esecutivo” (normalmente può trattarsi di una sentenza, di un provvedimento dell’Autorità Giudiziaria, o di un mutuo contratto davanti ad un notaio), non può in nessun caso definirsi anomalo, e men che meno un abuso di potere.
È quindi corretto anche il comportamento della banca “terza pignorata” (quella dove il debitore ha il rapporto di conto corrente) che non può consentire che eventuali somme attive siano prelevate. Evidentemente però, nel caso concreto, il saldo dovrebbe essere negativo, visto che la domanda del lettore rappresenta un utilizzo dell’affidamento (in questo caso, poiché un saldo negativo di conto corrente non può essere pignorato, è corretto anche il comportamento della banca terza pignorata che consente al correntista di utilizzare il credito; si tenga conto però che prima o poi anche questo rappresenterà un debito del quale rientrare verso l’attuale banca).
Quanto all’opportunità di proporre alla banca creditrice procedente un piano di rientro, è chiaro che ogni valutazione spetta all’interessato. Se anche non avesse alcun bene assoggettabile a pignoramento (immobili, automobile, altri conti correnti, ecc.) e già la pensione fosse stata “impegnata” lasciando così un residuo inferiore all’ammontare pignorabile (non è pignorabile l’importo di una volta e mezzo l’assegno sociale erogato dall’Inps), in ogni caso la sistemazione (magari anche con una soluzione concordata) del debito può rappresentare una soluzione vantaggiosa, considerato che in caso contrario la banca ben potrebbe rivalersi sul debitore – e in futuro persino sui suoi eredi - alla sola condizione di non lasciar mai decorrere la prescrizione (dieci anni) tra un atto interruttivo e un altro. In tal modo, teoricamente, la prescrizione può essere prolungata senza fine.
Il comportamento della banca che procede al recupero forzoso del proprio credito, certamente sulla base di un “titolo esecutivo” (normalmente può trattarsi di una sentenza, di un provvedimento dell’Autorità Giudiziaria, o di un mutuo contratto davanti ad un notaio), non può in nessun caso definirsi anomalo, e men che meno un abuso di potere.
È quindi corretto anche il comportamento della banca “terza pignorata” (quella dove il debitore ha il rapporto di conto corrente) che non può consentire che eventuali somme attive siano prelevate. Evidentemente però, nel caso concreto, il saldo dovrebbe essere negativo, visto che la domanda del lettore rappresenta un utilizzo dell’affidamento (in questo caso, poiché un saldo negativo di conto corrente non può essere pignorato, è corretto anche il comportamento della banca terza pignorata che consente al correntista di utilizzare il credito; si tenga conto però che prima o poi anche questo rappresenterà un debito del quale rientrare verso l’attuale banca).
Quanto all’opportunità di proporre alla banca creditrice procedente un piano di rientro, è chiaro che ogni valutazione spetta all’interessato. Se anche non avesse alcun bene assoggettabile a pignoramento (immobili, automobile, altri conti correnti, ecc.) e già la pensione fosse stata “impegnata” lasciando così un residuo inferiore all’ammontare pignorabile (non è pignorabile l’importo di una volta e mezzo l’assegno sociale erogato dall’Inps), in ogni caso la sistemazione (magari anche con una soluzione concordata) del debito può rappresentare una soluzione vantaggiosa, considerato che in caso contrario la banca ben potrebbe rivalersi sul debitore – e in futuro persino sui suoi eredi - alla sola condizione di non lasciar mai decorrere la prescrizione (dieci anni) tra un atto interruttivo e un altro. In tal modo, teoricamente, la prescrizione può essere prolungata senza fine.