Economia

Padre anziano usufruttuario, può fare un comodato al figlio per far detrarre a lui le spese di ristrutturazione?

Contribuente 84enne, potenzialmente capiente, ha ceduto la nuda proprietà alla figlia residente all' estero e priva di redditi in Italia. Avendo necessità di sostituire la caldaia per la quale sono previste le detrazioni del 50%, se ritenesse poco vantaggiosa la pratica di cessione del credito alla banca e l'artigiano non avesse intenzione di accettare il credito con contestuale sconto in fattura, potrebbe sottoscrivere e registrare contratto di comodato di casa propria con il figlio (residente altrove in Italia) al solo scopo di far sostenere a
lui le spese di ristrutturazione che difficilmente in 10 anni potrebbe recuperare (se nel corso dei 10 anni la casa fosse ereditata dalla figlia che non ha redditi in Italia, non potrebbe recuperare le rate residue)?  In altre parole, è possibile registrare contratto di comodato con il solo scopo di provvedere e sostenere le spese di ristrutturazione? Grazie.
M.Grazia C.

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Non occorre stipulare alcun comodato per consentire al figlio dell'usufruttuario dell'immobile di usufruire della detrazione per ristrutturazione a fronte del pagamento delle spese per l'acquisto della nuova caldaia. E' sufficiente infatti, per questo, che il genitore effettui la cessione del credito al proprio figlio a fronte della rimborso delle spese sostenute. il fatto che il contribuente abbia la possibilità di detrarre le spese della dichiarazione dei redditi non è un limite al diritto di optare per la cessionee del credito in quanto non c'è nessuna norma che limita queste opzioni ai soli contribuenti incapiente.Padre figlio potranno poi regolare direttamente le modalità del rimborso della spesa, senza che questa operazione possa essere in alcun modo contestata. in ogni  caso poiché la figlia è titolare della proprietà dell'immobile, qualora avesse redditi in Italia avrebbe diritto a portare in detrazione le eventuali rate residue in quanto proprietaria e non erede dell'immobile. L'usuufrutto, infatti, è un diritto che non passa in successione, per cui alla morte dell'usufruttuario il titolare della nuda proprietà diventa pieno proprietario dell'immobile a tutti gli effetti.