LA LEGGE sul testamento biologico torna in aula e dovrà affrontare diverse incognite. Punta a dare la possibilità ai cittadini ad esprimere la propria volontà sul fine vita. La proposta di legge all'esame alla Camera dei Deputati si articola in sei articoli Articolo 1 nessun trattamento e diagnosi può essere avere luogo senza il consenso informato del malato. Il consenso non deve essere necessariamente per iscirtto ma può avvenire anche attraverso dispositivi digitali (per esempio videoregistrazioni). Il malato può rifiutare in tutto o in parte di ricevere le informazioni e indicare una persona di sua fiducia incaricata di ricevere le informazioni in sua vece. La volontà espressa dal paziente dovrà essere rispettata dal medico che, di conseguenza, sarà esentato da responsabilità civili o penali. Il malato può rivedere le sue decisioni in qualsiasi momento, anche se la revoca riguarda l’interruzione di idratazione e nutrizione artificiali. Articolo 2 il consenso informato al trattamento del minore è espresso o rifiutato dai genitori, tenendo tuttavia in conto la volontà del malato in relazione alla sua età e al suo grado di maturità. Il consenso della persona incapace è espresso o rifiutato dal tutore, considerando ove possibile la volontà del malato. Inifne, nel caso di persona inabilitata, il consenso è espresso dal malato stesso. Nel caso in cui il rappresentante legale di persona minore o interdetta o inabilitata, in assenza delle disposizioni anticipate di trattamento (Dat, vedi articolo 3), rifiuti le cure proposte e il medico ritenga invece che queste siano appropriate e necessarie, la decisione è rimessa al giudice tutelare. Articolo 3 sono introdotte le Disposizioni anticipate di trattamento. che permettono di premunirsi nel caso di eventuali future incapacità di autodeterminazione. Purché in pieno possesso delle facoltà mentali, i maggiorenni possono anticipare convinzioni o preferenze rispetto a scelte terapeutiche e trattamenti sanitari, compresi nutrizione e idratazione artificiali. Le disposizioni vanno espresse in forma scritta, datate e sottoscritte davanti a un pubblico ufficiale, un medico o dei testimoni, anche attraverso dispositivi elettronici. La revoca e il rinnovo sono ammessi in ogni momento. Il medico è tenuto al rispetto delle disposizioni del malato che tuttavia, possono essere disattese qualora sussistano motivate e documentabili possibilità di miglioramento non prevedibili al momento della sottoscrizione. Articolo 4 la pianificazione condivisa delle cure tra medico e malato è uno strumento che impone al primo ad attenersi alla volontà del secondo qualora venisse a trovarsi nella condizione di non poter autodeterminarsi. L’atto di pianificazione delle cure può essere sempre modificato su richiesta del paziente. Articolo 5. introduce una norma transitoria che convalida le scritture private sottoscritte prima dell'entrata in vigore della legge mentre l'articolo 6 comprende una clausola di invarianza finanziaria per la quale l'attuazione della legge non dovrà comportare nuovi o maggiori oneri per le casse dello Stato. Su diversi emendamenti - in totale sono oltre 200 - relativi a temi sensibili è stato chiesto il voto segreto.