IL FIUME di dati che i siti delle pubbliche amministrazioni si apprestano a pubblicare dovrà rispettare la privacy dei cittadini. I fini della trasparenza e dell'anticorruzione non dovranno calpestare i diritti fondamentali dei singoli. È un equilibrio complicato, quello che il Garante della Privacy ha tracciato in nuove linee guida che ora sono in via di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Segnano il futuro del rapporto tra diversi diritti, pubblici e privati, a fronte delle inedite possibilità offerte dal digitale. Il Garante ha quindi redatto le linee guida - annuncia oggi- dopo aver sentito diversi soggetti interessati: il diPArtimento della Funzione pubblica, l'autorità nazionale Anticorruzione (Anac) e l'Agenzia per l'Italia digitale.
Per l'esattezza le linee guida riflettono il decreto legislativo n.33/2013, in vigore da aprile scorso. Riguardano quindi sia dati e documenti che le PA devono mettere on line per finalità di trasparenza e anticorruzione (informazioni sulla propria organizzazione, i recapiti degli uffici, le spese, i compensi eccetera) "sia di quelli finalizzati a garantire altri obblighi di pubblicità degli atti amministrativi, ad esempio pubblicazioni matrimoniali, deliberazioni sull'albo pretorio on line, avviso di deposito delle cartelle esattoriali e così via", spiega il Garante in una nota.
Il Garante tutela i diritti della privacy in due modi: limitando sia il tipo di dati pubblicabili sia la modalità di pubblicazione. Le PA devono pubblicare solo dati esatti, aggiornati e contestualizzati e solo quelli obbligatori per legge, secondo le linee guida. "Prima di mettere on line sui propri siti informazioni, atti e documenti amministrativi contenenti dati personali, le amministrazioni devono verificare che esista una norma di legge o di regolamento che ne preveda l'obbligo". "Le PA devono pubblicare on line solo dati la cui pubblicazione risulti realmente necessaria". "E' sempre vietata la pubblicazione di dati sulla salute e sulla vita sessuale. I dati sensibili (etnia, religione, appartenenze politiche etc.) possono essere diffusi solo laddove indispensabili al perseguimento delle finalità di rilevante interesse pubblico".
"Qualora le PA intendano pubblicare dati personali ulteriori rispetto a quelli individuati nel decreto legislativo n.33, devono procedere prima all'anonimizzazione di questi dati, evitando soluzioni che consentano l'identificazione, anche indiretta o a posteriori, dell'interessato". "A tutela di fasce deboli - concludono dall'Authority, che nelle linee guida prevede anche tutta la casistica degli obblighi di pubblicazione e della loro durata - persone invalide, disabili o in situazioni di disagio economico destinatarie di sovvenzioni o sussidi, sono previste limitazioni nella pubblicazione dei dati identificativi. Vi è invece l'obbligo di pubblicare la dichiarazione dei redditi di politici e amministratori, con l'esclusione di dati non pertinenti o dati sensibili".
Quanto alla modalità di pubblicazione, il Garante nota che la norma obbliga a pubblicare dati in formato aperto, ma non anche "dati aperti", cioè liberamente utilizzabili da chiunque per qualunque scopo. Le linee guida quindi impongono alle PA di informare gli utenti, sui propri siti, "che i dati personali sono riutilizzabili in termini compatibili con gli scopi per i quali sono raccolti e nel rispetto del norme sulla protezione dei dati personali".
Lo scopo è anche evitare i dati personali pubblicati delle PA siano utilizzabili in forma decontestualizzata e quindi deformante. Per questo motivo, il Garante obbliga a inserire all'interno dei documenti alcuni "dati di contesto" (data di aggiornamento, periodo di validità, amministrazione, numero di protocollo) e chiede di evitare l'indicizzazione tramite motori di ricerca generalisti, "privilegiando funzionalità di ricerca interne ai siti web delle amministrazioni. Deve essere evitata - conclude il Garante - la duplicazione massiva dei file"
"Le linee guida del Garante avranno due effetti, tra loro opposti: da una Parte spingeranno le PA a pubblicare dati più corretti, dall'altra rischiano di rallentare il processo di pubblicazione per via dei tanti Paletti imposti", dice a Repubblica.it Guido Scorza, avvocato tra i massimi esperti di privacy su internet. "Le linee guida sono equilibrate e possono avere anche effetti virtuosi. Vedo però qualche problema nella regola secondo cui i dati personali non devono essere riutilizzabili per scopi diversi dall'informazione e dalla trasparenza, cioè quelli individuati dal decreto. Mi chiedo come la si possa far rispettare". Facciamo un esempio. "Secondo le norme del Garante, un'azienda può fare una guida sui costi della PA italiana e venderla. Ma non può fare un elenco dei cento amministratori pubblici meglio PAgati, per renderli oggetto di un marketing mirato". "E' giusto, ma come si potrà evitare che dati disponibili su tutti i siti possano essere utilizzati anche in questo modo?", aggiunge.
Intanto, c'è anche da dire che il decreto sulla trasparenza è ancora solo in Parte rispettato. Tutte le PA dovrebbero avere un'area "trasparenza" sui propri siti, ma è verso solo per alcune. "Vedo che cominciano a moltiplicarsi le sezioni dei siti delle PA dedicate alla trasparenza. A volte però i formati di pubblicazione sono poco utilizzabili, a dispetto di quanto imposto dalla normativa", dice Scorza.
Non è finita perché secondo alcuni anche l'attuale normativa- non solo la sua applicazione- lascia ancora a desiderare. Giace da dicembre in Parlamento una proposta di legge (PD, Sel, Scelta Civica) per potenziare il diritto d'accesso ai dati delle pubbliche amministrazioni. Vuole permetterlo a qualunque cittadino, mentre ora solo "i soggetti interessati" possono accedervi (e per un interesse "diretto, concreto e attuale"). La proposta rimuoverebbe anche il vincolo secondo cui " non sono ammissibili istanze per un controllo generalizzato dell'operato della PA".
Le norme sono insomma alla ricerca di un nuovo equilibrio, date le opportunità offerte dai nuovi media: verso una pubblica amministrazione più trasparente e quindi più sana; senza però dimenticare i diritti alla privacy dei singoli. Trasparenza e privacy sono i massimi sistemi su cui si gioca il futuro della cittadinanza nella società digitale. E quindi il futuro degli equilibri democratici. Gli ultimi interventi normativi - e quelli che verranno - mirano appunto a tenere insieme aspetti che rischiano di confliggere, ma che sono entrambi fondamentali per la società.
Per l'esattezza le linee guida riflettono il decreto legislativo n.33/2013, in vigore da aprile scorso. Riguardano quindi sia dati e documenti che le PA devono mettere on line per finalità di trasparenza e anticorruzione (informazioni sulla propria organizzazione, i recapiti degli uffici, le spese, i compensi eccetera) "sia di quelli finalizzati a garantire altri obblighi di pubblicità degli atti amministrativi, ad esempio pubblicazioni matrimoniali, deliberazioni sull'albo pretorio on line, avviso di deposito delle cartelle esattoriali e così via", spiega il Garante in una nota.
Il Garante tutela i diritti della privacy in due modi: limitando sia il tipo di dati pubblicabili sia la modalità di pubblicazione. Le PA devono pubblicare solo dati esatti, aggiornati e contestualizzati e solo quelli obbligatori per legge, secondo le linee guida. "Prima di mettere on line sui propri siti informazioni, atti e documenti amministrativi contenenti dati personali, le amministrazioni devono verificare che esista una norma di legge o di regolamento che ne preveda l'obbligo". "Le PA devono pubblicare on line solo dati la cui pubblicazione risulti realmente necessaria". "E' sempre vietata la pubblicazione di dati sulla salute e sulla vita sessuale. I dati sensibili (etnia, religione, appartenenze politiche etc.) possono essere diffusi solo laddove indispensabili al perseguimento delle finalità di rilevante interesse pubblico".
"Qualora le PA intendano pubblicare dati personali ulteriori rispetto a quelli individuati nel decreto legislativo n.33, devono procedere prima all'anonimizzazione di questi dati, evitando soluzioni che consentano l'identificazione, anche indiretta o a posteriori, dell'interessato". "A tutela di fasce deboli - concludono dall'Authority, che nelle linee guida prevede anche tutta la casistica degli obblighi di pubblicazione e della loro durata - persone invalide, disabili o in situazioni di disagio economico destinatarie di sovvenzioni o sussidi, sono previste limitazioni nella pubblicazione dei dati identificativi. Vi è invece l'obbligo di pubblicare la dichiarazione dei redditi di politici e amministratori, con l'esclusione di dati non pertinenti o dati sensibili".
Quanto alla modalità di pubblicazione, il Garante nota che la norma obbliga a pubblicare dati in formato aperto, ma non anche "dati aperti", cioè liberamente utilizzabili da chiunque per qualunque scopo. Le linee guida quindi impongono alle PA di informare gli utenti, sui propri siti, "che i dati personali sono riutilizzabili in termini compatibili con gli scopi per i quali sono raccolti e nel rispetto del norme sulla protezione dei dati personali".
Lo scopo è anche evitare i dati personali pubblicati delle PA siano utilizzabili in forma decontestualizzata e quindi deformante. Per questo motivo, il Garante obbliga a inserire all'interno dei documenti alcuni "dati di contesto" (data di aggiornamento, periodo di validità, amministrazione, numero di protocollo) e chiede di evitare l'indicizzazione tramite motori di ricerca generalisti, "privilegiando funzionalità di ricerca interne ai siti web delle amministrazioni. Deve essere evitata - conclude il Garante - la duplicazione massiva dei file"
"Le linee guida del Garante avranno due effetti, tra loro opposti: da una Parte spingeranno le PA a pubblicare dati più corretti, dall'altra rischiano di rallentare il processo di pubblicazione per via dei tanti Paletti imposti", dice a Repubblica.it Guido Scorza, avvocato tra i massimi esperti di privacy su internet. "Le linee guida sono equilibrate e possono avere anche effetti virtuosi. Vedo però qualche problema nella regola secondo cui i dati personali non devono essere riutilizzabili per scopi diversi dall'informazione e dalla trasparenza, cioè quelli individuati dal decreto. Mi chiedo come la si possa far rispettare". Facciamo un esempio. "Secondo le norme del Garante, un'azienda può fare una guida sui costi della PA italiana e venderla. Ma non può fare un elenco dei cento amministratori pubblici meglio PAgati, per renderli oggetto di un marketing mirato". "E' giusto, ma come si potrà evitare che dati disponibili su tutti i siti possano essere utilizzati anche in questo modo?", aggiunge.
Intanto, c'è anche da dire che il decreto sulla trasparenza è ancora solo in Parte rispettato. Tutte le PA dovrebbero avere un'area "trasparenza" sui propri siti, ma è verso solo per alcune. "Vedo che cominciano a moltiplicarsi le sezioni dei siti delle PA dedicate alla trasparenza. A volte però i formati di pubblicazione sono poco utilizzabili, a dispetto di quanto imposto dalla normativa", dice Scorza.
Non è finita perché secondo alcuni anche l'attuale normativa- non solo la sua applicazione- lascia ancora a desiderare. Giace da dicembre in Parlamento una proposta di legge (PD, Sel, Scelta Civica) per potenziare il diritto d'accesso ai dati delle pubbliche amministrazioni. Vuole permetterlo a qualunque cittadino, mentre ora solo "i soggetti interessati" possono accedervi (e per un interesse "diretto, concreto e attuale"). La proposta rimuoverebbe anche il vincolo secondo cui " non sono ammissibili istanze per un controllo generalizzato dell'operato della PA".
Le norme sono insomma alla ricerca di un nuovo equilibrio, date le opportunità offerte dai nuovi media: verso una pubblica amministrazione più trasparente e quindi più sana; senza però dimenticare i diritti alla privacy dei singoli. Trasparenza e privacy sono i massimi sistemi su cui si gioca il futuro della cittadinanza nella società digitale. E quindi il futuro degli equilibri democratici. Gli ultimi interventi normativi - e quelli che verranno - mirano appunto a tenere insieme aspetti che rischiano di confliggere, ma che sono entrambi fondamentali per la società.