Stop ai dinieghi della Soprintendenza ai pannelli sui tetti nel centro storico per ragioni estetiche generiche. Stop ai veti dei regolamenti comunali per questioni “di principio”. Dall'11 dicembre 2025 i pannelli fotovoltaici sui tetti degli edifici sono di fatto liberalizzati anche nelle zone A, i centri storici vincolati. Le novità grazie alla combinazione delle norme del decreto legislativo 178/2025 (correttivo al Testo Unico Rinnovabili) in vigore dall’11 dicembre, con quelle del decreto 175/2025 sulle aree idonee, in vigore dal 25 novembre scorso, che hanno in parte riscritto il Testo Unico. Insieme rimuovono vincoli e divieti comunali in quanto i tetti diventano “aree idonee”, ossia aree nelle quali i pannelli solari possono essere installati per garantire il rispetto dei vicoli europei in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili.
Vincoli urbanistici e risposte negative
Fino al 10 dicembre chi voleva installare pannelli fotovoltaici su un edificio in centro storico si scontrava con i regolamenti comunali che vietavano genericamente l'installazione di pannelli nelle zone A, oppure imponevano prescrizioni talmente stringenti da rendere di fatto impossibile l'intervento, e con il vincolo paesaggistico, in quanto nelle aree sottoposte a tutela (i centri storici lo sono quasi sempre), serviva l'autorizzazione della Soprintendenza. Esisteva sì una norma che in teoria escludeva l'autorizzazione paesaggistica per i pannelli sui tetti, ma solo se rispettavano requisiti tecnici molto stringenti, così da renderli a basso impatto ambientale: integrazione architettonica, invisibilità dalla strada, stessa inclinazione della falda. Bastava che un pannello fosse visibile o non perfettamente complanare per far scattare la necessità dell’autorizzazione con il parere vincolante della Soprintendenza. Ora invece cambia tutto.
Anche i tetti ora sono "aree idonee”
Con le nuove norme introdotte al Testo Unico sulle Rinnovabili le coperture degli edifici e le relative superfici esterne pertinenziali diventano “aree idonee” all’installazione dei pannello, e gli interventi che ricadono in aree idonee si considerano sempre "compatibili con gli strumenti urbanistici approvati e con i regolamenti edilizi vigenti". In pratica: un regolamento comunale non può più vietare i pannelli sui tetti, nemmeno in zona A, in quanto per legge il tetto è sempre classificato tra le aree idonee, qualunque sia la localizzazione dell’edificio. E non solo. La realizzazione di interventi in aree idonee "non è subordinata all'acquisizione dell'autorizzazione dell'autorità competente in materia paesaggistica": l'autorità competente – cioè la Soprintendenza – quando è necessario si esprime con "parere obbligatorio e non vincolante". Quindi la Soprintendenza va comunque consultata per gli interventi nei centri storici diversi da quelli a basso impatto ambientale, ma anche in caso di parere negativo i pannelli si possono installare, in quanto il Comune non può più accampare divieti generici.
Le eccezioni per i beni culturali singolarmente tutelati
Il regime di liberalizzazione ha un solo limite, quello degli immobili tutelati, ossia beni con un vincolo di tutela diretta e specifica: un palazzo storico notificato, un monumento, un edificio con decreto di vincolo individuale. Per questi immobili il procedimento per ottenere l’autorizzazione resta soggetto alle regole ordinarie e il parere della Soprintendenza resta vincolante. Quindi in concreto: se l'edificio non ha un vincolo diretto come bene culturale, ma solo un vincolo paesaggistico d'insieme (centro storico), il parere della Soprintendenza va richiesto ma non può bloccare l'autorizzazione e il Comune non può invocare il regolamento comunale per vietare genericamente i pannelli in zona A.