| ROMA - Computer scontati per le scuole
e tariffa unica per l'accesso a Internet: queste alcune delle principali
modifiche al disegno di legge collegato alla Finanziaria approvate ieri
dalla commissione Bilancio della Camera. L'acquisto di computer da parte
delle scuole viene agevolato dallo Stato con un credito d'imposta di 200
mila lire, condizionato a uno sconto di pari dimensioni da parte delle
imprese. Si tratta quindi di un'agevolazione complessiva di 400 mila lire.
Per quanto riguarda Internet, la Commissione ha approvato un emendamento
che introduce una tariffa unificata per l'accesso alla Rete sul territorio
nazionale, per spingere l'informatizzazione del paese.
Ecco qui di seguito il testo integrale dell'emendamento:
Articolo 6
Agevolazioni per l'acquisto di attrezzature inforamtiche da parte delle
università e delle istutuzioni scolastiche
1. Alle università e alle istituzioni scolastiche di ogni ordine
e grado che acquistano, fino al 31 dicembre 1998, un personal computer
multimediale completo, nuovo di fabbrica e corredato di modem e software,
è riconosciuto un contributo statale pari a 200.000 lire, sempre
che sia praticato dal venditore uno sconto sul prezzo di acquisto di pari
importo. Il contributo è corrisposto dal venditore mediante compensazione
con il prezzo di acquisto. Il venditore recupera l'importo del contributo
quale credito di imposta, fino alla concorrenza del relativo ammontare
per il versamento delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto
nel periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente
legge e in quello uccessivo. Non si fa luogo, in ogni caso, al rimborso
degli importi del credito di imposta eventualmente non utilizzati in compensazione
nei periodi di imposta sopra indicati.
2. Con decreto del ministro delle Finanze, di concerto con il ministro
della Pubblica istruzione e con il ministro dell'Università e della
ricerca scientifica e tecnologica, saranno disciplinate le modalità
di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, ivi comprese
le modalità di ammissione al beneficio, nonché le procedure
di controllo, prevedendosi specifiche cause di decadenza dal diritto al
contributo.
3. Il ministro delle Comunicazioni, d'intesa con il ministro dell'Università
e della ricerca scientifica e tecnologica, adotta provvedimenti finalizzati
a garantire la pari opportunità di accesso alla rete Internet, anche
al fine di di evitare discriminazioni di tipo territoriale.
4. Il contributo di cui al presente articolo è erogato nel limite
massimo di dieci miliardi di lire.
(8 dicembre 1997)
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